Correzione d’ufficio dell’omessa distrazione delle spese in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 6859 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato anticipatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. La Corte di cassazione può correggere d’ufficio le proprie statuizioni, a condizione che sia instaurato il contraddittorio e che ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo, prevalendo l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto. Il ricorso per correzione non deve essere notificato alla parte difesa dall’avvocato antistatario, poiché il difensore agisce in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere.
Il Fatto
Con decreto il Tribunale di Bari ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di una Cassa di previdenza integrativa tra dipendenti comunali, qualificandola associazione non riconosciuta e non organismo di diritto pubblico in house. Il reclamo di alcuni iscritti e creditori è stato rigettato.
Proposti due ricorsi per cassazione, la Corte li ha rigettati con l’ordinanza n. 6859 del 14.03.2025, confermando la natura privata della Cassa e l’insussistenza degli atti di frode, e ha condannato i ricorrenti alle spese. Il dispositivo, però, non ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente, che aveva formulato richiesta in tal senso e si era dichiarato anticipatario. Il Presidente Coordinatore ha quindi disposto d’ufficio l’apertura del procedimento di correzione.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la correggibilità, con il rimedio degli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ., dell’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese. Il percorso argomentativo muove dal rilievo che l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. non impedisce alla Corte di correggere d’ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e sussistano le condizioni dell’intervento emendativo: prevale l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto (Sez. III n. 28035 del 22.10.2025).
Sul piano processuale, il ricorso per correzione per omessa pronuncia sulla distrazione non deve essere notificato alla parte difesa dall’avvocato antistatario. Il difensore, infatti, agisce in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, senza che si possa distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza da una proposta in rappresentanza della parte (Sez. L n. 15302 del 31.05.2023).
Il principio trova il suo fondamento nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 31033 del 27.11.2019, secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta. Quest’ultima deve ritenersi validamente proposta anche quando manchi l’esplicita dichiarazione sull’avvenuta anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari, potendosi tale dichiarazione ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.
Nella specie risulta documentato che la distrazione era stata effettivamente richiesta e che il dispositivo dell’ordinanza definitoria nulla aveva disposto al riguardo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione né sul raddoppio del contributo unificato (Sezioni Unite n. 29432 del 14.11.2024 e n. 4315 del 20.02.2020). La Corte dispone pertanto che il dispositivo dell’ordinanza n. 6859/2025 sia corretto inserendo, dopo la statuizione sulle spese, le parole “da distrarsi in favore del procuratore, avv. [omissis], dichiaratosi anticipatario”.
Nota della Redazione
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