Traslazione IRAP su medici: ripartizione del maggior costo tra azienda e sanitario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31845 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’IRAP, ai sensi della legge n. 446/1997, grava sul datore di lavoro pubblico che eroga il servizio e non è trasferibile sul dipendente: sono illegittimi gli atti unilaterali del datore o le pattuizioni collettive che ne prevedano la traslazione a carico del sanitario. La determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi per l’attività libero professionale intramuraria devono tuttavia tener conto dei costi diretti e indiretti, compreso il maggior esborso IRAP derivante dall’aumento della base imponibile, da detrarre dal quantum ripartibile. Le aziende sanitarie non possono modificare unilateralmente i criteri di quantificazione concordati in sede di contrattazione decentrata. Il maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivante dalla maggiorazione dell’aliquota non può gravare sul solo personale medico e va ripartito tra dipendente e azienda in rapporto alle rispettive quote.

Il Fatto

Alcuni medici dipendenti di un’azienda ospedaliera universitaria agivano in giudizio per accertare l’inefficacia dell’aumento delle trattenute operate sulla loro attività libero professionale intramuraria e per ottenere la restituzione delle somme indebitamente prelevate. A fronte del 15% previsto dal regolamento aziendale del 2008 per l’attività svolta in ospedale erano state applicate trattenute del 18,50%; a fronte del 5% previsto per l’attività ambulatoriale erano state applicate trattenute del 13,50%.

I sanitari assumevano che gli incrementi avessero traslato illegittimamente su di loro l’IRAP, in assenza di una previsione regolamentare specifica. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione, ritenendo necessaria una previsione espressa nel regolamento aziendale per operare la traslazione. L’azienda ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi — omesso esame dell’inciso “al netto dei costi sostenuti”, violazione dell’art. 1362, comma 2, cod. civ. e mancata considerazione dell’acquiescenza per oltre sei anni — sono stati dichiarati inammissibili. La ricorrente prospettava in realtà una lettura alternativa del regolamento, senza indicare i canoni interpretativi violati. La Corte territoriale aveva seguito il criterio letterale, escludendo significati impliciti, in conformità al principio per cui, ove il senso letterale del contratto riveli con chiarezza la comune volontà dei contraenti, ogni ulteriore interpretazione è inammissibile (Cass. n. 13969 del 2002). Né poteva configurarsi acquiescenza, essendo stata l’illegittimità denunciata nel 2014.

Il quarto motivo è stato accolto. La ricorrente lamentava la violazione dell’art. 3, comma 4, lett. b), legge n. 120/2007, secondo cui la determinazione delle tariffe e il riparto devono tener conto di tutti i costi diretti e indiretti. La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 20010/2022, resa su analoga questione, secondo cui l’IRAP grava sull’azienda sanitaria e non sul dipendente, ma dall’esercizio dell’attività intramuraria non devono derivare oneri aggiuntivi per il servizio sanitario nazionale.

Da qui la distinzione decisiva: il divieto di traslazione non comporta l’assoluta irrilevanza dell’imposta ai fini della determinazione delle tariffe e delle quote. Le aziende e le parti collettive devono considerare l’ammontare complessivo dei costi, fra cui rientra il maggior importo IRAP conseguente all’aumento della base imponibile, da apprezzare sia nella determinazione delle tariffe sia nella ripartizione del quantum ripartibile. Un atto regolamentare che preveda la detrazione del maggior esborso non realizza una traslazione vietata, ma attua il principio di non aggravio del servizio sanitario.

Tuttavia, gli atti non sono modificabili unilateralmente dal datore (Cass. n. 22692/2018; Cass. n. 32333/2018). L’aumento dell’aliquota non può gravare sul solo professionista: il maggior costo va ripartito tra entrambe le parti in proporzione alle rispettive quote. La sentenza impugnata, non avendo verificato il rispetto di tali condizioni, è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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