Inammissibile il ricorso con censure volte a lettura alternativa delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 5448 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, solleciti una lettura alternativa del compendio probatorio, da sovrapporre a quella del giudice di merito non manifestamente illogica. Il controllo di legittimità non si estende alla rivalutazione delle prove, ma resta circoscritto ai vizi logici e giuridici della motivazione. La memoria della parte civile depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza, stabilito dall’art. 611 cod. proc. pen., è tardiva e non giustifica la liquidazione delle spese in suo favore.

Il Fatto

La vicenda processuale prende avvio dalla sentenza del Tribunale che aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di cui agli artt. 110 e 424 cod. pen., commesso l’8 luglio 2014, riconoscendo la recidiva reiterata ed infraquinquennale e aumentando la pena base di mesi sei di reclusione nella misura della metà, fino a mesi nove di reclusione. La Corte d’appello aveva confermato integralmente il giudizio di responsabilità e il relativo trattamento sanzionatorio.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione. La parte civile ha depositato una memoria difensiva. Il ricorso giunge così davanti alla Sezione VII, chiamata a vagliare la fondatezza delle censure e la tempestività dell’atto depositato dalla parte civile.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il ricorso è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha confermato il giudizio di penale responsabilità, ritenendo verosimile il racconto della persona offesa, peraltro suffragato da numerosi elementi esterni dettagliatamente elencati dalla Corte territoriale.

Il passaggio centrale riguarda il metodo del giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente, osserva la Corte, sollecitano una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio, da sovrapporre a quella del giudice di merito, non manifestamente illogica. Il controllo di legittimità non può quindi tradursi in una rivalutazione del materiale istruttorio.

La Corte affronta poi la questione della prescrizione. Il reato non si era prescritto prima della sentenza impugnata, perché nel caso di specie il termine è di quindici anni: nei confronti dell’imputato è stata riconosciuta la recidiva reiterata ed infraquinquennale, per la quale il giudice di primo grado aveva disposto l’aumento della pena base nella misura della metà, giungendo alla pena finale poi confermata in appello.

Quanto alla memoria della parte civile, la Corte la qualifica tardiva, essendo stata depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza stabilito dall’art. 611 cod. proc. pen. Il collegio precisa che non può trovare applicazione il più breve termine di cinque giorni, previsto unicamente per le memorie di replica. Da ciò consegue che non devono essere liquidate le spese in favore della parte civile.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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