Tossicodipendenza non basta per la continuazione senza unicità del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 23195 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione tra reati, lo stato di tossicodipendenza del condannato non è di per sé indice rivelatore dell’unicità del disegno criminoso. Esso può giustificare la continuazione solo con riguardo ai reati ad essa collegati e a condizione che sussistano gli altri indici fissati per la configurabilità dell’istituto. Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’istanza, deve verificare congiuntamente tali indici e può escludere la continuazione quando i fatti risultino commessi a notevole distanza temporale gli uni dagli altri e manchi il collegamento tra la condotta illecita e lo stato di dipendenza. La censura che investa la valutazione di tali elementi si risolve in un vizio di motivazione non deducibile come questione di fatto in Cassazione.

Il Fatto

Il condannato presentava al giudice dell’esecuzione istanza di applicazione della continuazione tra reati giudicati con tre sentenze: un reato di evasione commesso in data 13 maggio 2019, un reato di detenzione illecita e cessione di cocaina commesso il 15 settembre 2020 e un delitto in materia di hashish commesso il 3 febbraio 2021.

Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo il vizio di motivazione in relazione allo stato di tossicodipendenza e l’omessa valutazione degli indici sintomatici della continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la motivazione del giudice dell’esecuzione dà conto del fatto che nella pronuncia di condanna per evasione non emerge che il condannato si fosse allontanato dal luogo di detenzione domiciliare per acquistare stupefacente, avendo in quella sede dichiarato di essersi portato da un vicino a fumare una sigaretta.

Il giudice dell’esecuzione segnala inoltre che i due reati in materia di stupefacenti sono stati commessi a distanza di oltre un anno il primo e di quasi due anni il secondo dal reato di evasione. Tale distanza temporale, unita all’assenza degli altri indici rivelatori, esclude la configurabilità del medesimo disegno criminoso.

La conclusione del giudice dell’esecuzione appare in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte (Sez. 1, n. 20816 del 9/01/2017, Todaro; Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014, Iannella), secondo cui lo stato di tossicodipendenza non è significativo in assenza del riconoscimento degli altri indici rivelatori della sussistenza del medesimo disegno criminoso. Esso è condizione idonea a giustificare l’unicità del disegno solo con riguardo ai reati ad essa collegati, sempre che sussistano le altre condizioni fissate per la configurabilità dell’istituto.

La Corte reputa pertanto il ricorso inammissibile, perché le censure sono in fatto e manifestamente infondate con riferimento al denunciato vizio di motivazione. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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