Obbligo di dimora notturno non fungibile con arresti domiciliari (Cass. pen. Sez. VII n. 5438 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di dimora con divieto di allontanamento dall’abitazione limitato alle ore notturne non è fungibile con gli arresti domiciliari. L’eventuale arbitrarietà della prescrizione può essere ravvisata solo quando la permanenza domiciliare sia imposta per un lasso temporale eccedente sia le specifiche esigenze cautelari, sia quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura. Ne consegue che, in presenza di prescrizioni specifiche pur dettagliate ed estese ai soli orari notturni, la misura non muta natura e non assume connotati di afflittività analoghi a quelli degli arresti domiciliari. Anche l’obbligo di presentazione alla P.G. non è equiparabile, per la sua stessa natura, agli arresti domiciliari.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della fungibilità tra il periodo trascorso in obbligo di dimora, con divieto di allontanamento dall’abitazione dalle ore 19:30 alle ore 08:30 e contestuale obbligo quotidiano di presentazione alla P.G., e la misura degli arresti domiciliari. Il periodo considerato andava dal 5 ottobre 2007 al 27 marzo 2009.

Il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta con ordinanza del 07.10.2024. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di arbitrarietà della prescrizione. Essa può essere ravvisata solo qualora l’obbligo di permanenza domiciliare sia imposto per un lasso temporale eccedente sia le specifiche esigenze cautelari, sia quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura (così Sez. 1, n. 37302 del 09/09/2021, Rv. 281908-01).

Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che l’estensione delle prescrizioni associate all’obbligo di dimora non poteva essere equiparata agli arresti domiciliari, poiché il divieto di allontanamento era limitato all’orario notturno. La prescrizione, quindi, non risultava arbitraria né eccedente rispetto alle consuete esigenze di vita e di cautela.

La Corte conferma tale lettura richiamando il proprio orientamento: in presenza di prescrizioni specifiche, per quanto dettagliate ed estese pur sempre agli orari notturni, la misura non poteva mutare natura e non le si possono riconoscere connotati di afflittività analoghi a quelli degli arresti domiciliari (così Sez. 6, n. 10672 del 15/01/2003, Rv. 224705-01; cfr. anche Sez. 4, n. 4245 del 25/11/1999, dep. 2000, Rv. 216468, che affermava la natura ontologicamente diversa del divieto di dimora accompagnato dal divieto di allontanarsi dall’abitazione in determinate fasce orarie rispetto agli arresti domiciliari).

Quanto all’obbligo di presentazione alla P.G., la Corte ne ribadisce l’eterogeneità strutturale: per la sua stessa natura esso non è equiparabile in alcun modo agli arresti domiciliari.

Su tale base il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta in modo specifico con il compiuto e coerente ragionamento del giudice dell’esecuzione, svolto nel rispetto dei richiamati principi giurisprudenziali. Pur lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione, egli sollecita una inammissibile diversa valutazione degli elementi processuali rispetto a quella compiuta, senza vizi logici, dal giudice dell’esecuzione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. In forza dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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