Liberazione anticipata e lavoro di pubblica utilità: competenza del magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 38903 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza. Il rinvio operato dall’art. 76 legge n. 689 del 1981 all’art. 47, comma 12-bis, ord. pen., con la clausola di compatibilità, non esclude l’attribuzione di competenza, trovando conferma nel disposto dell’art. 69-bis, comma 4, ord. pen., come sostituito dall’art. 5, comma 3, d.l. n. 92 del 2024. Resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione per l’applicazione della sanzione sostitutiva e per le questioni relative alla sua esecuzione, secondo gli artt. 63 e 64 legge n. 689 del 1981.
Il Fatto
Una persona condannata, con applicazione della pena su richiesta delle parti, alla pena di due anni di reclusione convertita nell’equivalente periodo di lavori di pubblica utilità, ha presentato istanza di riconoscimento della liberazione anticipata ex art. 54 ord. pen., avendo scontato un periodo corrispondente a un semestre.
L’istanza è stata proposta al Gip del Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, che ha dichiarato la propria incompetenza trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza di Potenza. Quest’ultimo, a sua volta, ha sollevato conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., contestando l’orientamento della Cassazione e valorizzando la specificità della disciplina del lavoro di pubblica utilità rispetto alle altre pene sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato la sussistenza del conflitto, essendosi determinata una stasi processuale per effetto del contemporaneo rifiuto di due giudici di prendere cognizione del medesimo procedimento.
Nel merito, la Cassazione ha ribadito il principio già affermato con Sez. I n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687, secondo cui al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione rientrante nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza. In senso conforme sono richiamati diversi arresti successivi non massimati, tra cui Sez. I n. 30637 del 4/06/2025, Sez. I n. 37693 del 7/10/2025 e Sez. I n. 37694 del 7/10/2025.
Il fondamento normativo è individuato nel dato testuale dell’art. 69-bis, comma 4, ord. pen., come sostituito dall’art. 5, comma 3, d.l. n. 92 del 2024, che attribuisce espressamente al magistrato di sorveglianza l’adozione del provvedimento che concede o nega il beneficio. Il successivo comma 5 prevede il reclamo al tribunale di sorveglianza.
La Corte ha quindi respinto la tesi del giudice confliggente: il rinvio dell’art. 76 legge n. 689 del 1981 all’art. 47, comma 12-bis, ord. pen. non è meramente formale, poiché il quadro normativo complessivo conferma la competenza del magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata. Resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione per l’applicazione della sanzione sostitutiva e fino alla dichiarazione di definitiva espiazione, ai sensi degli artt. 63 e 64 legge n. 689 del 1981.
Consegue la dichiarazione di competenza del Magistrato di sorveglianza di Potenza, cui gli atti vanno trasmessi.
Nota della Redazione
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