Continuazione e interruzione dell’unicità del disegno criminoso per distanza temporale (Cass. pen. Sez. 7 n. 19545 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che, deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., si risolvano in una mera riproposizione di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La distanza cronologica tra i reati, specie se dilatata nel tempo, rende arduo ipotizzare che l’imputato, al momento della commissione di ciascuno, si fosse già prefigurato la successiva realizzazione degli altri come parte di un unitario disegno criminoso. Lo stato di detenzione conseguente ad arresto in flagranza interrompe di regola l’unicità del disegno criminoso, costituendo un evento idoneo a frangere il programma delinquenziale originario.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui la Corte di appello di Catania aveva parzialmente accolto l’istanza di applicazione della continuazione tra i reati oggetto di cinque sentenze esecutive, disponendo l’unificazione soltanto per quelli di cui ai punti 4) e 5). Avverso tale decisione, il difensore deduceva la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, insistendo per l’unificazione di tutti i reati.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che le censure proposte erano in fatto e manifestamente infondate, oltre che riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato.

Nel merito, è stato evidenziato come la distanza cronologica tra i reati fosse dirimente: il primo episodio precedeva di un anno il secondo, che a sua volta precedeva di due anni il terzo, con uno scarto di quasi cinque anni tra la prima e l’ultima condanna per spaccio di stupefacenti. Tale lasso temporale rendeva arduo ipotizzare la sussistenza di un disegno criminoso unitario, tanto più che in due occasioni l’imputato era stato arrestato in flagranza e sottoposto a carcerazione, una condizione che di regola interrompe l’unicità del vincolo.

La Corte ha invece ritenuto corretta l’unificazione disposta dal giudice di merito per le ultime due condanne, poiché nel reato associativo può essere fatto rientrare un singolo reato fine, commesso nello stesso periodo.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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