Prove tecniche e travisamento: rinvio per nuovo giudizio (Cass. pen. Sez. VI n. 38906 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione della sentenza, il vizio di travisamento della prova ricorre quando il giudice di merito attribuisce a un elemento probatorio un contenuto diverso da quello reale. La Corte di cassazione può annullare la sentenza assolutoria fondata su una motivazione apparente, che ometta di valorizzare circostanze obiettive e desumibili dagli atti. L’assenza di impronte digitali su un reperto costituisce dato neutro, ove gli accertamenti dattiloscopici abbiano avuto a oggetto un involucro diverso. In tale caso la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, assolve l’imputato dal reato di detenzione e illecito trasporto di sostanza stupefacente, sull’assunto della inidoneità degli elementi acquisiti a ricondurre allo stesso la droga rinvenuta in un borsello.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ricorre per cassazione, censurando la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione. La difesa dell’imputato chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per motivi non consentiti in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il ricorso, rilevando che la ricostruzione probatoria dei giudici di secondo grado non è sorretta da argomentazioni fattuali logicamente congrue. Osserva altresì che la memoria difensiva è stata presentata tardivamente, senza il rispetto del termine di legge.

Un primo profilo attiene alla circostanza che il borsello contenente lo stupefacente, secondo la descrizione dei militari operanti, era stato lanciato dal finestrino lato destro del taxi, opposto a quello del conducente. La Corte territoriale non ha valorizzato tale dato con motivazione apodittica e apparente, pur potendo rinnovare la testimonianza del conducente per chiarimenti sui finestrini.

Un secondo profilo, decisivo, riguarda il travisamento della prova. La Corte di appello ha valorizzato a discarico l’assenza delle impronte digitali dell’imputato sul borsello, mentre gli accertamenti del Reparto Investigazioni Scientifiche avevano avuto a oggetto esclusivamente l’involucro di cellophane contenente il panetto di cocaina. Il dato, riferito a un reperto diverso, è dunque neutro.

Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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