Revisione: travisamento della prova e limiti al sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. III n. 34747 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, il vizio di travisamento della prova, deducibile nel giudizio di legittimità, consiste in un errore percettivo e non valutativo, idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, sicché è decisivo solo quando la frattura tra la premessa fattuale e la conclusione risulti irreparabile. La cognizione della Corte di cassazione resta circoscritta alla verifica dell’esatta trasposizione, nel ragionamento del giudice di merito, del dato probatorio rilevante e decisivo, rimanendo estranea ogni rilettura nel merito. Non integra prova nuova ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la mera diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già conosciuti e delibati, ove non fondata su metodologie nuove, più raffinate ed evolute. La valutazione di attendibilità della persona offesa, già espressa nel giudizio di cognizione, non può formare oggetto di riesame in sede di revisione, salvo che si contesti la reale esistenza del fatto storico assunto a riscontro esterno.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato con sentenza irrevocabile della Corte d’appello di Caltanissetta del 5 febbraio 2015, per percosse, violenza sessuale continuata e minacce aggravate commesse ai danni di una minore con la quale era legato da una relazione sentimentale. Ha proposto istanza di revisione, dapprima dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello di Catania con ordinanza del 23 giugno 2021.

Su ricorso del difensore, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio quella ordinanza, rilevando la mancata comparazione unitaria tra prove nuove e prove della condanna. La Corte d’appello di Messina, in sede rescissoria, ha rigettato la richiesta di revisione dopo aver assunto le nuove prove. Avverso tale rigetto il condannato ha proposto nuovo ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, poi integrati da due motivi aggiunti con memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione. Il controllo è circoscritto alla verifica di un logico apparato argomentativo, restando esclusa la rispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali. L’illogicità deve essere evidente, percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e le deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Il Collegio precisa la natura del travisamento della prova. Esso consiste in un errore percettivo sulla esistenza o inesistenza di fatti, non in una diversa interpretazione. La difformità cade sul significante, non sul significato. Il vizio è decisivo solo se la frattura logica tra premessa fattuale e conclusione è irreparabile. Ne deriva il divieto di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito, anche quando la ricostruzione alternativa sia altrettanto ragionevole.

La Corte richiama l’onere di autosufficienza del ricorso. Il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti asseritamente travisati e curarne l’allegazione, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 11 del 2018. Nel caso, i verbali richiamati non risultano allegati, se non per pagine frammentarie e non consecutive.

Quanto alla disciplina sostanziale, la Corte ribadisce che non costituisce prova nuova la mera diversa valutazione di dati già delibati, salvo che si fondi su metodologie nuove. La comparazione tra prove richiede una valutazione unitaria e globale, espressa in termini di riconsiderazione. L’esito positivo del giudizio di revisione richiede che la prova nuova dimostri, con ragionevole sicurezza, che il compendio originario non regge più oltre ogni ragionevole dubbio.

Su tali basi i motivi sono dichiarati inammissibili. Le censure ripropongono una rivalutazione delle risultanze già considerate, non una contraddittorietà della motivazione. La Corte territoriale ha correttamente valutato la scarsa incidenza delle nuove testimonianze, l’arco temporale limitato delle fotografie e la natura non innovativa della consulenza proposta. La consulenza medico-legale si risolve in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute. La valutazione di attendibilità della persona offesa resta sottratta al riesame, non essendo contestata la reale esistenza del fatto storico assunto a riscontro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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