Misure di prevenzione: motivazione per relationem e attualità della pericolosità (Cass. pen. Sez. II n. 41831 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la sentenza di appello in materia di misure di prevenzione che motivi per relationem al decreto di primo grado, purché il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni difensive provviste del necessario grado di specificità. Il giudizio di attuale pericolosità sociale può fondarsi sul ruolo criminale rivestito dal proposto in seno ad una associazione dedita al narcotraffico e sui legami con ambienti della criminalità organizzata, non risultando incompatibile l’esercizio di attività lavorativa lecita. In sede di legittimità non sono ammesse censure generiche che non evidenzino le ricadute, in termini di rinnovato giudizio, degli esiti dei diversi gradi del procedimento penale.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il decreto con cui la Corte di appello di Messina ha rigettato l’appello avverso il provvedimento del Tribunale di Messina, che gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per tre anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
La difesa deduce la violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159/2011 in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., censurando il giudizio di pericolosità sociale e la sua attualità. Il Pubblico ministero conclude per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile. La Corte esamina le censure relative alla pericolosità sociale e alla sua attualità, osservando che si tratta di profili già disattesi dal decreto impugnato con motivazione per relationem alle verifiche compiute dal Tribunale.
Il giudice di primo grado aveva fondato il giudizio di pericolosità su plurimi elementi conoscitivi, iscrivendo il proposto nella categoria di pericolosità qualificata di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 4 d.lgs. n. 159/2011, in quanto condannato per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e in quella di pericolosità generica di cui alla lettera c) dell’art. 1 del medesimo decreto.
Il decreto aveva valutato in modo penetrante e autonomo le evidenze del processo penale, ricostruendo il ruolo rivestito dal proposto in seno ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, composta da oltre dieci persone. L’analisi delle intercettazioni e degli ulteriori riscontri acquisiti con perquisizioni e sequestri ha dimostrato il suo coinvolgimento nelle attività di detenzione e cessione nonché nel recupero e nella custodia dei proventi illeciti. L’attualità della pericolosità è stata motivata con riferimento al ruolo criminale e ai legami con la criminalità organizzata.
La Corte ritiene la motivazione del giudice di appello congrua rispetto al grado di specificità dell’atto di appello e conforme all’indicazione di Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco, Rv. 286406-02, secondo cui è legittima la sentenza di appello motivata per relationem quando il quadro argomentativo offra una giustificazione propria e si confronti con le deduzioni difensive specifiche. L’esistenza di redditi leciti da lavoro è stata correttamente valutata come non incompatibile con i fatti contestati.
Il ricorrente, infine, non ha evidenziato le ricadute che gli esiti dei diversi gradi del procedimento penale dovrebbero avere sul giudizio di pericolosità, limitandosi a contestare genericamente gli elementi del suo coinvolgimento. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.
Nota della Redazione
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