Rimessione alla Consulta sulla sospensione dell’esecuzione per rapina attenuata (Cass. pen. n. 18497/2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte di cassazione, nel giudizio di esecuzione, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis, comma 1-ter, ord. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui non escludono dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena il delitto di rapina aggravata di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen., qualora sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.
Il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione per i reati ostativi, eccezione alla regola generale di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., è di stretta interpretazione e si fonda sulla presunzione di pericolosità del condannato correlata al titolo del reato giudicato, a nulla rilevando, in assenza di diversa espressa previsione di legge, che la sentenza di condanna riconosca un’ipotesi attenuata incidente solo sul trattamento sanzionatorio.
Tuttavia, la Corte ha espresso dubbi di costituzionalità in quanto il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità – che tempera gli effetti della concentrazione in un unico titolo di reato di condotte tra loro assai differenziate sotto il profilo della gravità oggettiva – smentisce in concreto la presunzione di pericolosità che costituisce la base giustificatrice dell’ostatività, determinando una risposta trattamentale sproporzionata per eccesso e un ostacolo alla finalità rieducativa della pena.
Il Fatto
Il condannato, destinatario di sentenza della Corte d’appello di Brescia che, in accoglimento del concordato, aveva ridotto la pena per i delitti di rapina aggravata ex art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. e porto illegale d’arma, da anni 5 di reclusione ad anni 2 e mesi 10, con riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto (sentenza Corte cost. n. 86/2024) in prevalenza sull’aggravante, riceveva dalla Procura Generale ordine di esecuzione della pena non sospeso, in ragione dell’ostatività del titolo di reato.
Il condannato proponeva istanza alla Corte d’appello di Brescia in funzione di giudice dell’esecuzione, chiedendo la sospensione dell’ordine e sollevando questione di legittimità costituzionale. La Corte d’appello rigettava l’istanza, ritenendo manifestamente infondata la questione, sul presupposto che il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità non incide sulla coerenza della scelta legislativa di ricollegare alla rapina aggravata un trattamento più rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso che possa operarsi un’interpretazione costituzionalmente conforme delle norme indubbiate, stante il loro chiaro tenore testuale e il diritto vivente secondo cui l’esclusione dalla sospensione opera in relazione all’astratto titolo del reato giudicato, a nulla rilevando il riconoscimento di un’ipotesi attenuata. Ha quindi ritenuto rilevante la questione di costituzionalità, atteso che l’eventuale accoglimento impedirebbe l’ingresso immediato in carcere del condannato, consentendogli di presentare istanza di misura alternativa dalla libertà.
La Corte ha dichiarato non manifestamente infondata la questione in riferimento all’art. 3 Cost. per intrinseca irragionevolezza, osservando che il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità, fondato sulla particolare tenuità del danno o del pericolo e sulle modalità dell’azione, si pone in rotta di collisione con la ragione stessa dell’ostatività, perché smentisce in concreto la presunzione di pericolosità. La fattispecie attenuata non pare contenere connotati idonei a sostenere una generalizzata considerazione di elevata pericolosità, trattandosi di condotta che ben potrebbe risolversi in un’occasione isolata, realizzata senza uso di violenza, ben lungi dal disvelare collegamenti con la criminalità organizzata.
La Corte ha inoltre ritenuto le norme indubbiate in potenziale contrasto con l’art. 27, comma terzo, Cost., in quanto la rottura del parallelismo tra possibilità di accesso alle misure alternative dalla libertà e sospensione dell’esecuzione determina un sacrificio inutile dell’orientamento rieducativo della pena, impedendo al condannato di fruire ab origine di forme di espiazione non detentive, laddove la dimensione concreta del fatto risulti attenuata. Ha infine richiamato la recente giurisprudenza costituzionale in tema di pene sostitutive, evidenziando l’eterogeneità del catalogo dei reati ostativi e la necessità di un controllo stretto delle deroghe alla regola generale. Per tali ragioni, la Corte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale e ha sospeso il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
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