Libertà vigilata a pena espiata: necessaria l’attualizzazione della pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. VII n. 21240 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, come di ogni altra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell’art. 203 cod. pen., l’accertamento della pericolosità sociale del condannato, ovvero una prognosi sul futuro contegno del soggetto con specifico riferimento alla commissione di reati. Detta verifica deve essere compiuta anche quando la misura sia stata disposta con la sentenza di condanna: il decorso del tempo tra la pronuncia e l’esecuzione impone al magistrato di sorveglianza, ai sensi degli artt. 207 e 208 cod. pen. e dell’art. 679 cod. proc. pen., di attualizzare il giudizio di pericolosità. La prognosi positiva sul futuro comportamento del destinatario deve essere formulata in termini di certezza, condizione necessaria per vincere la forza del giudicato formatosi sulla decisione di segno opposto; il mero dubbio non consente la revoca anticipata della misura.
Il Fatto
Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha confermato l’applicazione della libertà vigilata a pena espiata. Il ricorrente lamenta, con un unico motivo, i vizi del giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento della misura e la motivazione resa dai giudici di merito.
La questione approda in legittimità perché il ricorrente contesta, nella sostanza, l’attualità della prognosi sfavorevole formulata dalla magistratura di sorveglianza dopo l’espiazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla regola dell’art. 203 cod. pen.: la misura di sicurezza personale esige l’accertamento della pericolosità sociale del condannato. Tale verifica non è esaurita al momento della pronuncia. Gli artt. 207 e 208 cod. pen., insieme all’art. 679 cod. proc. pen., che attribuisce la competenza al magistrato di sorveglianza, impongono di attualizzare il giudizio quando tra la condanna e l’esecuzione della misura sia decorso un determinato periodo di tempo.
Il potere discrezionale del magistrato di sorveglianza incontra un limite nella coerenza con i dati istruttori e nell’assenza di sintomi di grave deficit razionale. Esso va esercitato considerando non solo la gravità del fatto-reato, ma anche i fatti successivi: il comportamento tenuto durante l’espiazione, quale risulta dalle relazioni e dall’eventuale concessione di benefici penitenziari, o quello tenuto dopo la riacquistata libertà (Sez. I n. 8242 del 27.11.2018, dep. 2019, Monreale; Sez. I n. 24179 del 19.05.2010, Coniglione).
Il Collegio richiama quindi il principio secondo cui la revoca anticipata della misura resta esclusa, a norma dell’art. 207 cod. pen., se la persona sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa. La puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti: il mero dubbio non consente di superare la prognosi già effettuata né di anticipare il riesame previsto dall’art. 208 cod. pen. (Sez. I n. 2095 del 07.05.1993, Padovano; Sez. I n. 4021 del 13.07.2020, dep. 2021, Reina).
Applicando tali coordinate, la Corte ritiene legittima la decisione impugnata. Magistrato e Tribunale di sorveglianza hanno concordemente ritenuto l’attualità della pericolosità sociale, valorizzando i precedenti penali per reati associativi di tipo mafioso, l’assenza di segni di positiva evoluzione della personalità durante la detenzione e il ritorno nel medesimo contesto criminale.
A fronte di un apparato argomentativo lineare e coerente, il ricorrente si è posto in un’ottica meramente confutativa, facendo leva su circostanze ritenute recessive rispetto agli elementi sintomatici valorizzati nel giudizio prognostico. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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