Attualità del pericolo cautelare senza specifiche occasioni di recidiva (Cass. pen. Sez. VI n. 31748/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l’imminenza di specifiche occasioni criminose e non esige che il giudice ne individui una concreta e prossima. Il requisito richiede una prognosi fondata sulle modalità della condotta, sulla personalità dell’indagato e sul contesto socio-ambientale. Tale valutazione deve essere tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti. Nel giudizio de libertate, il sindacato di legittimità riguarda la violazione di legge e i vizi che compromettono l’esistenza o la logicità minima della motivazione, senza consentire una nuova valutazione degli indizi o delle esigenze cautelari. La contraddizione relativa a un elemento secondario non determina l’annullamento quando il giudizio resta sorretto da argomenti autonomi e coerenti.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari applicava all’indagato l’obbligo di dimora nel comune di residenza per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale respingeva la richiesta di riesame, ritenendo sussistenti sia la gravità indiziaria sia il pericolo di reiterazione.
Il ricorrente denunciava una contraddizione tra l’ordinanza cautelare personale e il coevo provvedimento di dissequestro. La prima aveva attribuito rilievo alla somma di 795 euro rinvenuta sulla sua persona, considerandola possibile profitto di precedenti cessioni. Il secondo ne aveva invece riconosciuto la documentata provenienza lecita. Contestava inoltre la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari, richiamando l’episodicità del fatto, la giovane età e l’assenza di precedenti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione premette i limiti del controllo esercitabile nei procedimenti cautelari. Il ricorso può denunciare la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione. Non può, invece, sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova ponderazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Il controllo deve restare interno al provvedimento impugnato e verificare la tenuta minima del percorso argomentativo.
Entro tali limiti, la Corte ritiene adeguatamente motivato il quadro indiziario. L’ordinanza di riesame, integrata dalla motivazione del provvedimento genetico, valorizza la detenzione di 54,05 grammi di cocaina e il tentativo di disfarsi dell’involucro. Assume rilievo anche la mancata allegazione di un consumo personale o di una destinazione della sostanza diversa dallo smercio. Questi elementi sostengono autonomamente la gravità indiziaria.
Il Collegio riconosce espressamente il contrasto riguardante il denaro. L’ordinanza cautelare lo aveva collegato a precedenti cessioni, mentre il provvedimento reale ne aveva disposto il dissequestro dopo la documentazione della provenienza. La contraddizione, tuttavia, non incide sulla tenuta logica complessiva. Il giudizio indiziario resta fondato sulle caratteristiche della condotta e sul quantitativo di sostanza, indipendentemente dall’origine lecita o illecita della somma.
La motivazione supera anche la censura sulle esigenze cautelari. Il quantitativo di cocaina, pur nell’inquadramento del fatto nell’ipotesi di minore gravità, viene considerato cospicuo. A esso si aggiungono il tentativo di disfarsi della sostanza e le ulteriori modalità concrete dell’azione, ritenute indicative di pericolosità. L’attualità prevista dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non richiede la previsione di determinate occasioni di recidiva. È sufficiente una prognosi individualizzata e accurata sulla possibilità di reiterazione. In tale quadro, l’incensuratezza, la giovane età e l’asserita episodicità assumono valore recessivo. Il ricorso viene quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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