Affidamento in prova: giudizio prognostico e condotta successiva al reato (Cass. pen. Sez. VII n. 21244 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova non può prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti pendenti, ma deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato. L’apprezzamento circa l’idoneità della misura alla risocializzazione e alla prevenzione della recidiva rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità quando è sorretto da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in via definitiva, aveva presentato istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 16/12/2025, aveva rigettato l’istanza. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo.
La questione approda davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente censura il giudizio prognostico negativo espresso dal tribunale di sorveglianza, sostenendo la sussistenza dei presupposti per l’ammissione alla misura.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina dell’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, che configura l’affidamento in prova come misura alternativa alla detenzione volta ad attuare la finalità costituzionale rieducativa della pena. L’ammissione presuppone che, sulla base dell’osservazione della personalità del condannato condotta in istituto o del comportamento serbato in libertà, si ritenga che la misura possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.
Il giudizio prognostico si fonda, quindi, sull’osservazione dell’evoluzione della personalità registratasi dopo il fatto-reato. La Corte richiama l’indirizzo consolidato secondo cui il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati, dai precedenti penali e dai procedimenti pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato (Sez. I n. 44992 del 17/09/2018 e Sez. I n. 43863 del 23/10/2024). Il tenore dell’art. 47, commi 2 e 3, legge n. 354/1975 conferma tale lettura, condizionando l’affidamento al convincimento che esso contribuisca alla rieducazione e assicuri la prevenzione del pericolo di ulteriori reati.
La Corte precisa poi che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento sull’idoneità della misura richiesta e che tali valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione adeguata e logica (Sez. I n. 652 del 10/02/1992), basata su esaustiva ricognizione degli elementi di giudizio.
Nel caso concreto, il tribunale di sorveglianza ha disatteso l’istanza valorizzando l’indisponibilità di un domicilio effettivo e idoneo, i plurimi carichi pendenti e le numerose condanne per reati commessi anche dopo la presentazione dell’istanza, nonché la mancanza di prospettive risocializzanti, anche lavorative. Il ricorrente ha opposto circostanze ritenute recessive o smentite dagli accertamenti, senza individuare fratture logiche nel ragionamento del provvedimento impugnato.
La Corte richiama infine il dato dell’irreperibilità del condannato e dei rapporti irregolari con i servizi sociali, che fondano la prognosi negativa (Sez. I n. 22442 del 17/01/2019). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
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Nota della Redazione
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