Riconoscimento sentenza estera e preclusione delle eccezioni non dedotte avanti al giudice straniero (Cass. civ. Sez. 1 n. 10479 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto di “competenza giurisdizionale”, secondo i principi propri dell’ordinamento italiano, ex art. 64, comma 1, lett. a), della legge n. 218/1995, non può essere invocato per la prima volta davanti al giudice italiano se il vizio, ove tempestivamente dedotto avanti al giudice straniero, ne avrebbe inficiato il giudizio. Tale conclusione si fonda sul rilievo che la competenza giurisdizionale è accettata e derogabile dalle parti anche implicitamente ai sensi dell’art. 4 della legge n. 218/1995, il quale prevede che la giurisdizione sussista se il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. Ne consegue che i vizi relativi alla notifica dell’atto introduttivo e alla costituzione delle parti, non dedotti avanti al giudice straniero, sono preclusi nella fase di delibazione.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva alla Corte d’Appello di Catanzaro, ai sensi dell’art. 67 della legge n. 218/1995, di dichiarare l’efficacia in Italia di una sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia (Landgericht) del Principato del Liechtenstein, che aveva accolto la sua domanda di condanna al pagamento di somme nei confronti dei propri germani.
La Corte territoriale accoglieva il ricorso, ritenendo infondata l’eccezione sul difetto di giurisdizione del giudice straniero, non essendo stata tempestivamente sollevata in quella sede. Avverso tale decisione, gli eredi di uno dei germani e gli altri convenuti proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio del contraddittorio e il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli non dialoganti con la ratio della decisione impugnata. Il giudice di merito aveva correttamente escluso la contumacia delle parti nel giudizio svoltosi avanti al giudice straniero, risultando dagli atti che tutti i soggetti citati avevano preso parte al processo, e che due di essi avevano addirittura dato esecuzione spontanea alla pronuncia.
La Corte ha ribadito che, ai sensi della legge n. 218/1995, i vizi che, se tempestivamente dedotti avanti al giudice straniero, avrebbero inficiato il giudizio — quali il vizio della notifica dell’atto introduttivo e il difetto di competenza giurisdizionale — non possono essere fatti valere per la prima volta davanti al giudice italiano.
Tale principio si fonda sulla natura derogabile della competenza giurisdizionale, che secondo l’art. 4 della legge n. 218/1995 può essere accettata anche tacitamente dal convenuto che si costituisca senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. La mancata contestazione in sede straniera determina la consumazione del relativo potere, precludendo ogni rilievo nella successiva fase di delibazione.
Quanto al quarto motivo, relativo alla liquidazione delle spese, la Corte lo ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile. Ha confermato la correttezza della scelta del giudice di merito di utilizzare, quale parametro tariffario, lo scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, prendendo a riferimento il valore della somma riconosciuta nella sentenza da delibare, trattandosi di scaglione identico a quello previsto per le cause di valore indeterminato. La doglianza sulla mancata considerazione della non particolare complessità della causa è stata ritenuta generica e comunque sottratta al sindacato di legittimità, essendo demandata al giudice del merito.
Nota della Redazione
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