Apertura libretto di risparmio e attivazione deposito vincolato sono operazioni distinte (ABF Collegio di Bari n. 1380 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’apertura di un libretto di risparmio e l’attivazione di un deposito vincolato costituiscono operazioni formalmente distinte, ciascuna delle quali richiede una propria manifestazione di volontà del cliente. L’accredito di somme sul libretto non esprime di per sé l’intenzione di vincolarle per il periodo previsto dalle condizioni contrattuali, presupposto per l’applicazione del tasso convenuto. Ne consegue che l’intermediario non viola gli obblighi di diligenza e correttezza quando l’offerta di deposito resti non sottoscritta, e la domanda risarcitoria del cliente è priva di fondamento. La richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nel ricorso è comunque ammissibile quando il danno sia conseguenza immediata e diretta della condotta già contestata in sede di reclamo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva aperto un libretto di risparmio presso l’intermediario, versando una somma rilevante, e lamentava di non aver ottenuto l’attivazione dell’offerta di deposito vincolato né l’accredito degli interessi convenuti. Riteneva che la volontà della banca di concludere il contratto fosse desumibile dalla consegna della carta libretto e dalla movimentazione operata, comprensiva del pagamento dell’imposta di bollo e dell’accredito delle competenze. Chiedeva quindi il risarcimento del danno, quantificato in € 6.000,00 oltre al tasso di interesse convenuto.

L’intermediario eccepiva l’inammissibilità della domanda risarcitoria, introdotta solo nel ricorso, e nel merito precisava che l’offerta poteva essere attivata unicamente previo versamento di nuova liquidità e sottoscrizione della ricevuta di attivazione dell’accantonamento. Il ricorrente, in repliche, contestava la tardività delle controdeduzioni e l’esclusione di altro soggetto dal procedimento.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’intermediario. Le vigenti Disposizioni ABF (Sez. VI, par. 1) consentono di chiedere nel ricorso il risarcimento del danno non formulato nel reclamo, purché il pregiudizio sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta ivi segnalata, come confermato dal Collegio di Coordinamento n. 4580/2025. Mancando il reclamo in atti, il Collegio ne ricava l’oggetto dal riscontro prodotto, individuandolo nella mancata attivazione dell’offerta di deposito.

Quanto alla dedotta tardività delle controdeduzioni, il Collegio rileva che, quando l’intermediario aderisce a un’associazione di categoria, le stesse sono trasmesse a questa entro trenta giorni e da essa inoltrate alla Segreteria Tecnica entro i successivi quindici, con un termine complessivo di 45 giorni che nel caso concreto risulta rispettato. Infondata è anche la censura sull’esclusione del diverso soggetto, società per azioni a controllo pubblico legata alla convenuta da un rapporto di emittente-distributore: essa non è un intermediario ai sensi delle Disposizioni ABF (Sez. I, parr. 3-4) e non può essere convenuta, come già chiarito dal Collegio di Coordinamento n. 425/2014.

Nel merito, il Collegio esclude qualsiasi violazione degli obblighi di diligenza e correttezza. La nuova liquidità era stata accreditata sul libretto solo dopo l’apertura, nelle date del 5 e 9 luglio 2024, rendendo impossibile l’attivazione del deposito il 4 luglio 2024. Le condizioni generali di contratto prodotte in sede di integrazione documentale, agli artt. 1 e 38, confermano che il deposito è un’offerta disponibile alla sottoscrizione e non un effetto automatico dell’apertura del libretto.

Il Collegio richiama infine l’orientamento secondo cui occorre distinguere tra apertura del conto e vincolo delle somme ivi depositate, poiché entrambe le operazioni richiedono una distinta espressione di volontà del cliente (Collegio di Milano nn. 7173/2025, 13326/2024, 236/2014, 1932/2014 e 4078/2013). La domanda risarcitoria non può dunque trovare accoglimento e il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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