Prescrizione buoni fruttiferi postali e incompetenza ABF su difetto informativo al collocamento (ABF Collegio di Palermo n. 2117 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata consegna del foglio informativo al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali non impedisce all’intermediario di eccepire, alla richiesta di pagamento, l’intervenuta prescrizione del diritto al rimborso, che decorre dalla scadenza del titolo ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000. La violazione dell’obbligo informativo, tuttavia, può radicare la competenza temporale dell’Arbitro per tutto il rapporto, sino alla prescrizione dei diritti, purché il ricorrente non circoscriva la contestazione alla sola fase di sottoscrizione. Ove la doglianza investa esclusivamente il difetto informativo al collocamento, la violazione si consuma in quel momento e la domanda proposta oltre il limite del sesto anno è inammissibile per incompetenza temporale. La qualità di erede integra la legittimazione attiva sulla base della sola dichiarazione, mentre la titolarità effettiva del diritto attiene al merito e può essere provata anche attraverso il comportamento processuale dell’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente, qualificandosi erede di uno degli intestatari, chiede la liquidazione di un buono fruttiferi postali della serie 18S, sottoscritto il 2 marzo 2007 per un valore nominale di € 2.500, oltre interessi. L’ufficio dell’intermediario aveva respinto la richiesta per l’avvenuto decorso del termine prescrizionale. Il ricorrente lamenta che, al momento dell’emissione, non era stato consegnato il Foglio Informativo e domanda il risarcimento del danno pari al valore del titolo.

L’intermediario eccepisce in via pregiudiziale l’incompetenza temporale e quella per materia dell’Arbitro, contestando poi nel merito la qualità di erede e rilevando che il buono, a termine di diciotto mesi, era scaduto il 2 settembre 2008, con prescrizione maturata il 3 settembre 2018 e primo reclamo solo il 12 giugno 2025.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza temporale e la respinge. Richiamando l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 4656/22, osserva che la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti: si tratta di vicenda del rapporto che si protrae nel tempo, anche se il titolo è stato sottoscritto prima del limite dei sei anni.

Quanto all’incompetenza per materia, l’eccezione è parimenti respinta. I buoni fruttiferi postali non sono qualificabili come strumenti finanziari né come prodotti finanziari soggetti al TUF, poiché sono incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati.

Nel merito, il Collegio distingue tra legittimazione attiva e titolarità effettiva del diritto. La prima sussiste sulla base della dichiarazione di essere erede e va verificata d’ufficio; la seconda attiene al merito e può essere provata anche dal comportamento dell’intermediario, che abbia riconosciuto il diritto o si sia difeso nel merito. Nel caso concreto il ricorrente è in possesso del titolo cartaceo, condivide il cognome con l’intestatario e riferisce che sette degli otto buoni acquistati sono già stati rimborsati. L’intermediario, inoltre, si è difeso nel merito senza contestare la titolarità. Il ricorso è quindi deciso nel merito, in applicazione del criterio della ragione più liquida.

Sul punto centrale, il Collegio applica l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che fissa la prescrizione decennale dalla data di scadenza del titolo, richiamando il Collegio di Coordinamento n. 6196/2024 e le pronunce della Suprema Corte nn. 19243/23 e 23006/23. Il buono, emesso il 2 marzo 2007 e scaduto il 2 settembre 2008, si è dunque prescritto il 3 settembre 2018, senza atti interruttivi prima del reclamo del 12 giugno 2025.

La mancata consegna del foglio informativo non impedisce l’eccezione di prescrizione, come affermato dal Collegio di Coordinamento n. 17814/19 e confermato dalla decisione n. 11113/25, che ha però precisato come l’obbligo informativo permanga per tutto il rapporto. Poiché nel caso di specie il ricorrente ha circoscritto la contestazione alla sola fase di sottoscrizione, la violazione si è consumata il 2 marzo 2007, prima del periodo rilevante: il ricorso è pertanto inammissibile per incompetenza temporale. Analoga conclusione, osserva il Collegio, varrebbe anche ove la doglianza fosse intesa come estesa all’intero rapporto, essendosi la prescrizione maturata il 3 settembre 2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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