Licenziamento annullato e pensione di anzianità: indebito ripetibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2694 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria, la ricostituzione del rapporto con efficacia ex tunc travolge il diritto alla pensione di anzianità maturato nel periodo di estromissione, per incompatibilità della prestazione con il rapporto di lavoro ripristinato. L’interessato è pertanto esposto all’azione di ripetizione dell’indebito da parte dell’ente erogatore. Non integra l’errore scusabile dell’INPS la sola circostanza che il lavoratore abbia ottenuto la pensione sulla base di un rapporto poi ricostituito. La tutela speciale in deroga al principio generale di ripetibilità dell’indebito non opera quando il percettore non versi in stato di bisogno, non potendo invocare altri mezzi di sostentamento oltre la pensione.
Il Fatto
Il lavoratore era stato licenziato dalla propria datrice di lavoro e, in conseguenza dell’estromissione, aveva chiesto e ottenuto la pensione di anzianità. Successivamente il licenziamento è stato annullato in sede giudiziale, con efficacia ex tunc, e l’INPS ha domandato la restituzione dei ratei pensionistici erogati nel periodo in cui il rapporto doveva considerarsi giuridicamente esistente.
La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accertato un debito del pensionato verso l’INPS, di importo inferiore a quello richiesto, escludendo però l’indebito per i ratei successivi alla comunicazione dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra e detraendo tali somme da quelle da restituire. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’assenza di dolo e l’applicabilità della tutela speciale contro la ripetizione dell’indebito. L’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 52 della legge n. 88/1989 e dell’art. 13 della legge n. 412/1991, sostenendosi che il pensionato avrebbe percepito le somme senza dolo, come richiesto dalla disciplina invocata.
La Corte muove dal principio già affermato in sede di legittimità: nel caso di licenziamento illegittimo annullato con sentenza reintegratoria, poiché rileva la continuità giuridica del rapporto, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica per incompatibilità con il rapporto ripristinato. Ne consegue che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità travolge il diritto al pensionamento con la medesima efficacia ex tunc, esponendo l’interessato all’azione di ripetizione dell’indebito.
Il Collegio richiama espressamente i propri precedenti — Sez. L n. 16350 del 2017, Sez. L n. 154 del 2012 e Sez. L n. 1670 del 2008 — dai quali emerge, in particolare, che all’esclusione del diritto alla pensione di anzianità per incompatibilità con il rapporto ripristinato non osta la circostanza che il lavoratore abbia optato per l’indennità sostitutiva ex art. 18, quinto comma, della legge n. 300/1970, rinunciando alla protrazione effettiva del rapporto: rileva la sola esistenza e validità giuridica del rapporto al momento della domanda di pensionamento.
La Corte conferma quindi il principio, valorizzando una differenza essenziale tra il lavoratore che impugna il licenziamento e il semplice percettore di prestazione pensionistica indebita. Il primo, infatti, è pienamente consapevole della possibilità che l’accoglimento della propria impugnativa comporti l’annullamento del licenziamento e la perdita del diritto a pensione; inoltre, la spettanza del diritto alla retribuzione lo colloca in una posizione diversa rispetto a chi percepisce unicamente la pensione e spesso non dispone di altri mezzi di sostentamento.
È proprio tale ultima circostanza a fondare la tutela speciale in deroga al principio generale di ripetibilità dell’indebito: una condizione di bisogno che, come evidenziato nel caso di specie, non risulta integrata. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con i conseguenti provvedimenti in materia di contributo unificato.
Nota della Redazione
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