Licenziamento collettivo comparazione tutte le sedi violazione criteri di scelta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3258 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la scelta di limitare la platea dei lavoratori da collocare in mobilità ai soli dipendenti di una unità produttiva è illegittima quando le ragioni tecnico-produttive poste a base della delimitazione territoriale siano esposte nella comunicazione di avvio della procedura in modo del tutto standardizzato, trascurando il livello di professionalità di ciascun lavoratore e le competenze acquisibili con un normale periodo di formazione e riqualificazione on the job. Qualora il progetto di ristrutturazione debba riferirsi a più unità produttive e il datore di lavoro tenga conto unilateralmente dell’appartenenza territoriale a una sola di esse, si determina violazione dei criteri di scelta, per la quale l’art. 5, comma 1, legge n. 223 del 1991, come sostituito dall’art. 1, comma 46, legge n. 92 del 2012, prevede l’applicazione del comma 4 dell’art. 18 novellato della legge n. 300 del 1970. L’eventuale aggravio di costi per trasferimenti in altra sede non è ragione idonea a escludere l’esigibilità della comparazione.

Il Fatto

La società datrice di lavoro, all’esito di una procedura collettiva, ha intimato il licenziamento a un dipendente addetto a una sede aziendale, nell’ambito di un progetto di riorganizzazione limitato alla soppressione di quella unità produttiva. Il lavoratore ha impugnato il recesso e il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, ordinando la reintegra e condannando l’azienda alla tutela risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970.

La società ha proposto reclamo, respinto dalla Corte d’appello, che ha confermato l’illegittimità per la immotivata limitazione della platea ai dipendenti della sola sede, a fronte di una motivazione standardizzata della comunicazione di avvio incentrata sulla dislocazione geografica del personale. La questione arriva così davanti alla Cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che tutte le questioni erano già state esaminate e ritenute inammissibili o non fondate in controversie concernenti la stessa vicenda. In mancanza di ragioni nuove, opera il principio di fedeltà ai precedenti, che assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale.

Il primo motivo, sulla nullità per condanna generica non richiesta, è inammissibile perché introduce doglianze nuove e comunque infondato: la domanda risarcitoria era stata proposta senza specificazione né quantificazione delle somme, risultando corretta la lettura del giudice del merito come diretta a ottenere una condanna generica. Il secondo e il terzo motivo non colgono la ratio decidendi, poiché nulla deducono sulla interpretazione dell’atto introduttivo accolta dalla Corte territoriale, che lo aveva ritenuto sufficiente a dare ragione dei presupposti costitutivi del diritto.

Il quarto motivo non è fondato: la Corte territoriale ha implicitamente respinto la richiesta istruttoria sulle posizioni personali dei singoli ricorrenti, valorizzando le griglie di comparazione non contestate, la lettera di avvio e di chiusura della procedura e la prova testimoniale, da cui emergeva la fungibilità dei lavoratori con i colleghi delle altre sedi.

Il quinto motivo non è fondato. La Corte ribadisce che la regola legale mira ad assicurare il minor impatto sociale possibile nei procedimenti di ristrutturazione, con irrilevanza dell’eventuale aggravio di costi per l’azienda. La delimitazione territoriale è ammessa solo in presenza di oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con le indicazioni della comunicazione di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991. Nel caso, l’accertamento di merito ha rilevato che le ragioni erano esposte in maniera standardizzata, senza considerare il livello di professionalità e le competenze riqualificabili on the job.

Il sesto motivo, sul sistema sanzionatorio, non è fondato: la violazione dei criteri di scelta non configura un vizio meramente formale, ma sostanziale, con applicazione della tutela reintegratoria. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e aggravio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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