Licenziamento collettivo, platea territoriale e criteri di scelta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3260 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione riguardi più unità produttive ma il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, limiti unilateralmente la platea a quelli appartenenti a una sola sede, si determina violazione dei criteri di scelta, con applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970. La delimitazione territoriale della platea è ammessa solo se sostenuta da oggettive esigenze tecnico-produttive, specificamente indicate nella comunicazione di avvio e coerenti con essa. L’eventuale aggravio di costi derivante dal trasferimento dei lavoratori non è ragione sufficiente a escludere la comparazione, poiché la regola legale mira ad assicurare il minor impatto sociale possibile. Il vizio attiene al merito della scelta e non è qualificabile come mero vizio formale.

Il Fatto

La società datrice di lavoro, all’esito di una procedura collettiva di mobilità, ha intimato il licenziamento a una lavoratrice addetta alla sede di L’Aquila. Il Tribunale ha dichiarato illegittimo il recesso e ha ordinato la reintegra, applicando la tutela risarcitoria piena. La Corte d’Appello di L’Aquila ha respinto il reclamo della società, confermando l’illegittimità sul rilievo che la limitazione della platea ai soli dipendenti della sede aquilana era immotivata, essendo emersa l’esistenza di professionalità comparabili presso le altre sedi e la fungibilità del patrimonio professionale dei lavoratori licenziati.

La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo vizi processuali, omessa pronuncia, violazione della disciplina sulla comparazione e erronea applicazione della tutela reintegratoria. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha innanzitutto richiamato il principio di fedeltà ai precedenti, osservando che tutte le questioni erano già state esaminate e ritenute inammissibili o infondate in decisioni rese su controversie concernenti la stessa vicenda, con conseguente rinvio alla motivazione dei precedenti richiamati, in mancanza di ragioni nuove.

Il primo motivo, relativo alla dedotta nullità per condanna generica pronunciata d’ufficio, è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze erano nuove e non era stato indicato il momento di introduzione nel giudizio di merito; nel merito, inoltre, la domanda dei lavoratori era stata correttamente qualificata come volta a ottenere una condanna generica.

Il secondo motivo è stato respinto: la Corte territoriale aveva implicitamente rigettato l’istanza istruttoria, valorizzando le griglie di comparazione non contestate, la prova testimoniale e la fungibilità dei lavoratori con i colleghi delle altre sedi, con conseguente individuazione di un’unica illegittima ragione di licenziamento nella dislocazione geografica del personale.

Il terzo motivo è stato dichiarato infondato. Il Collegio ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui l’eventuale aggravio di costi per l’azienda non è ragione idonea a escludere l’esigenza di comparazione, poiché la regola legale risponde alla finalità di ridurre al minimo l’impatto sociale dei processi di ristrutturazione. La limitazione territoriale è consentita solo in presenza di oggettive esigenze tecnico-produttive, coerenti con la comunicazione di cui all’art. 4 della legge n. 223 del 1991, con obbligo di specifica indicazione.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha accertato che le ragioni tecnico-produttive erano esposte in modo del tutto standardizzato, senza considerare il livello di professionalità e le competenze acquisibili con un normale periodo di formazione. Il quarto motivo è stato respinto, confermando che la violazione dei criteri di scelta integra un vizio sostanziale, cui consegue la tutela reintegratoria, e non un mero vizio formale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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