Licenziamento collettivo, platea territoriale e obbligo di comparazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4958 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca a più unità produttive e il datore di lavoro limiti la platea dei lavoratori da collocare in mobilità a una sola sede, tenendo conto unilateralmente dell’esigenza aziendale collegata all’appartenenza territoriale, si determina la violazione dei criteri di scelta. La comparazione tra i dipendenti non è esigibile solo quando risulti oggettivamente incompatibile con le esigenze aziendali; l’eventuale aggravio di costi per il trasferimento non è ragione idonea a escluderla, rispondendo la regola legale all’esigenza di ridurre al minimo l’impatto sociale della ristrutturazione. La violazione dei criteri di scelta, ove sostanziale, integra il vizio sanzionato dalla reintegra nel posto di lavoro.
Il Fatto
La società ricorrente — già attiva nel settore delle telecomunicazioni — avviava una procedura di licenziamento collettivo, circoscrivendo la platea dei lavoratori da collocare in mobilità alla sola sede di L’Aquila. Il lavoratore, dipendente di quella sede, impugnava il licenziamento intimato il 22.12.2017.
Il Tribunale dichiarava illegittimo il recesso e ordinava la reintegra, condannando l’azienda alla tutela risarcitoria. La Corte d’Appello respingeva il reclamo della società, confermando l’illegittimità per la immotivata limitazione territoriale della platea e per la motivazione standardizzata della comunicazione di avvio della mobilità. La società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi; il lavoratore resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ambito della procedura. Il datore di lavoro può circoscrivere il licenziamento collettivo solo se ricorrono oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991. La delimitazione territoriale della platea, se non sorretta da tali esigenze, si traduce in una scelta unilaterale che altera il confronto tra i dipendenti delle diverse sedi.
Quanto all’argomento della società sulla inesigibilità della comparazione per ragioni geografiche, il Collegio ribadisce che l’eventuale aggravio di costi per il trasferimento dei lavoratori della sede soppressa è irrilevante. La regola legale, infatti, mira ad assicurare che i procedimenti di ristrutturazione abbiano il minor impatto sociale possibile, prevalendo sull’interesse economico dell’imprenditore alla riduzione dei costi.
Sul piano probatorio, il datore di lavoro è tenuto a indicare in modo specifico le oggettive esigenze aziendali e a dimostrare la fungibilità delle mansioni. Nel caso concreto, l’accertamento di merito — insindacabile in sede di legittimità — ha evidenziato che le ragioni tecnico-produttive erano esposte in maniera del tutto standardizzata, trascurando il livello di professionalità di ciascun lavoratore e le competenze acquisibili con un normale periodo di riqualificazione on the job.
Su queste basi, la Corte conferma il percorso della giurisprudenza di legittimità: la limitazione della platea a una sola unità produttiva, in presenza di professionalità comparabili nelle altre sedi, integra la violazione dei criteri di scelta. Tale violazione non è un mero vizio formale, ma sostanziale, e giustifica l’applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970, come novellato.
La Corte richiama il principio di fedeltà ai precedenti, avendo già esaminato e disatteso le medesime questioni in controversie sulla stessa vicenda, e rigetta tutti i motivi, dichiarando inammissibili il primo, il secondo e il terzo, e non fondati gli altri. Il ricorso è respinto, con condanna della società alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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