Licenziamento collettivo, platea circoscritta alla sede e criteri di scelta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1966 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, il datore di lavoro può circoscrivere la platea dei lavoratori da licenziare agli addetti a una determinata sede territoriale solo se le oggettive esigenze tecnico-produttive che giustificano la delimitazione siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 223 del 1991 e siano provate. Non assumono rilievo il maggior costo connesso al trasferimento del personale né la dislocazione territoriale delle sedi. La violazione dei criteri di scelta, e non la mera incompletezza formale della comunicazione, integra il presupposto della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970. Sul piano processuale, in caso di error in procedendo la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti su cui il ricorso si fonda.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva avviato una procedura di mobilità limitando la platea dei lavoratori da licenziare al solo personale addetto alla sede di L’Aquila. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato al lavoratore e ne aveva ordinato la reintegra, condannando l’azienda al risarcimento parametrato alle retribuzioni maturate dal recesso alla reintegra, con applicazione dell’art. 18, comma 4, legge n. 300 del 1970.

La Corte d’appello di L’Aquila aveva respinto il reclamo della società, rilevando che la motivazione della comunicazione di avvio era standardizzata e incentrata sulla sola dislocazione geografica, mentre in sede istruttoria era emersa la fungibilità delle professionalità rispetto alle altre sedi. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo alla pretesa nullità per condanna generica pronunciata d’ufficio, è inammissibile perché introduce questioni nuove rispetto alla decisione impugnata, senza indicare tempi e modi della loro introduzione in primo grado. Nel merito, la domanda di risarcimento era stata proposta senza quantificazione e correttamente interpretata dal giudice come richiesta di condanna generica limitata all’an. La Corte ribadisce che, in caso di error in procedendo, il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti processuali, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8077 del 2012 e ripreso da Cass. n. 33807 del 2021.

Il secondo e il terzo motivo, incentrati sulla carenza di interesse ad agire per genericità del ricorso introduttivo cumulativo, sono parimenti inammissibili: le censure non colgono la ratio decidendi, perché la Corte territoriale ha ritenuto l’atto introduttivo sufficientemente descrittivo dei profili professionali e delle griglie di comparazione. La nullità per mancanza di motivazione ex art. 132 cod. proc. civ. è configurabile solo quando la motivazione manchi graficamente o sia incomprensibile, evenienza non ricorrente.

Il quarto motivo è infondato, avendo il giudice di merito implicitamente respinto la doglianza sull’omessa istruttoria, valorizzando le griglie di comparazione non contestate e la prova testimoniale sulla fungibilità dei lavoratori.

Il quinto motivo è infondato. Il Collegio ribadisce il principio per cui, in tema di licenziamento collettivo, non assume rilievo, ai fini dell’esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità non soppresse, la circostanza che il mantenimento in servizio esigerebbe un trasferimento, con aggravio di costi. La platea può essere limitata a una sede solo in presenza di oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con la comunicazione ex art. 4, comma 3, legge n. 223 del 1991, essendo onere del datore provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito. Nel caso di specie la delimitazione era esposta in modo standardizzato e trascurava le professionalità acquisibili con formazione on the job.

Il sesto motivo è infondato. La distinzione tra violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12, che comporta tutela indennitaria, e violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, cui consegue la tutela reintegratoria, era stata correttamente applicata: nella specie non ricorreva una mera incompletezza formale, ma una violazione sostanziale, per applicazione dei criteri a una platea illegittimamente delimitata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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