Regolamento di competenza d’ufficio inammissibile se tardiva l’eccezione (Cass. civ. Sez. III n. 15908 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza d’ufficio disciplinato dall’art. 45 cod. proc. civ. soggiace al termine preclusivo di cui all’art. 38, comma 3, cod. proc. civ., con la conseguenza che deve essere sollevato entro la prima udienza di trattazione. Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ., rimette le parti al giudice ritenuto competente costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo, privo di contenuto decisorio implicito sulla competenza, sicché avverso lo stesso non è proponibile il regolamento di competenza.
Il Fatto
Una causa di opposizione all’esecuzione, già radicata davanti al tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, era stata rimessa al giudice di pace con ordinanza ex art. 616 cod. proc. civ. e ivi riassunta dalla società opponente. Il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza di sospensione del pignoramento presso terzi; il collegio, in sede di reclamo, aveva confermato il provvedimento e qualificato l’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.
Solo alla successiva udienza davanti al giudice di pace la società ha contestato la competenza funzionale del giudice adito, indicato dal giudice dell’esecuzione. Il giudice di pace, con ordinanza, ha allora richiesto d’ufficio il regolamento di competenza, ritenendo competente il tribunale. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità della richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il regolamento inammissibile sotto un duplice profilo. Il primo attiene alla natura del provvedimento impugnato: le Sezioni Unite, con la sentenza n. 7128/1998, hanno da tempo precisato che il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione ex art. 616 cod. proc. civ. — tanto se dispone la prosecuzione davanti a sé, quanto se rimette al giudice ritenuto competente — è atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo, non cognitivo, privo di contenuto decisorio implicito sulla competenza, indipendentemente dall’esistenza di un contrasto tra le parti.
Ne deriva che avverso quel provvedimento non è proponibile il ricorso per regolamento di competenza. La Corte sottolinea la conseguenza pratica: il regolamento non avrebbe potuto essere proposto nemmeno avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione all’udienza del 12 gennaio 2023.
Il secondo profilo è autonomo e assorbente. Come precisato da Cass. n. 25391/2023, il regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 cod. proc. civ. soggiace al termine preclusivo dell’art. 38, comma 3, cod. proc. civ., dovendo essere sollevato entro la prima udienza di trattazione. Il regolamento in esame non è stato richiesto, né la relativa questione sollevata, in prima udienza, come risulta dall’esame diretto degli atti, indispensabile per la natura del procedimento.
La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame di ogni altra questione, compresa la verifica della conformità del processo di provenienza all’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di contraddittorio nelle opposizioni esecutive relative a pignoramenti presso terzi. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura ufficiosa del procedimento.
Nota della Redazione
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