Compensi avvocato, inderogabili i minimi tabellari dopo il d.m. 37/2018 (Cass. civ. Sez. V n. 1965 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile. Il nuovo testo dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 consente di diminuire i valori medi in ogni caso non oltre il 50 per cento: è dunque preclusa la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore a tale soglia. La scelta normativa è intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice e a garantire uniformità e prevedibilità delle liquidazioni. Resta salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, poiché la determinazione in concreto del compenso è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Il Fatto

Il contribuente aveva agito per l’ottemperanza di una sentenza della CTR del Lazio che aveva annullato una cartella di pagamento emessa ai fini IRAP. Nelle more del giudizio l’Ufficio aveva eseguito il rimborso richiesto, sicché la CTR aveva dichiarato la cessata materia del contendere e compensato le spese di lite.

Il contribuente aveva impugnato la statuizione sulle spese e questa Corte, con una precedente ordinanza, aveva accolto il ricorso. Riassunto il giudizio, la CTR aveva liquidato in via complessiva 4.000,00 euro per le spese del giudizio di ottemperanza, di legittimità e di rinvio. Avverso tale sentenza il contribuente propone un unico motivo, articolato in tre profili, deducendo la violazione dei parametri minimi del d.m. n. 55/2014. L’Amministrazione finanziaria rimane intimata.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., sotto tre profili: la disapplicazione dei parametri base del d.m. n. 55/2014 e dell’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 37/2018; la violazione del limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude di liquidare somme simboliche; la liquidazione sommaria e a forfait, in contrasto con l’art. 4, commi 1 e 5, d.m. n. 55/2014, che impone la liquidazione per fasi.

La Corte richiama il principio già affermato secondo cui, in assenza di diversa convenzione, il giudice non può scendere sotto i valori minimi, aventi carattere inderogabile. Su questa linea ricostruisce la disciplina novellata: l’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 prevede che i valori medi tabellari possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento e diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

Il ragionamento muove dal confronto con il regime precedente, che non contemplava un vincolo espresso sulla massima riduzione applicabile. Su tale elemento testuale, e sul ritenuto carattere non vincolante dei parametri, la giurisprudenza anteriore aveva qualificato la quantificazione come espressione di un potere discrezionale, non soggetto a controllo di legittimità se contenuta entro i valori tabellari, salvo il divieto di somme simboliche.

A tale approdo la Corte non dà continuità per i compensi sottoposti al regime introdotto dal d.m. n. 37/2018. Il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703/2017, è richiamato a sostegno della ratio legis, volta a specificare l’inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione, coerentemente con il criterio di trasparenza dell’art. 13, comma 7, legge n. 247/2012.

La censura è dunque fondata: la CTR ha ritenuto congrue somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione consentita, liquidando in termini complessivi, senza distinzione per fasi e senza specificazione di oneri e accessori. Il ricorso è accolto nei limiti della motivazione, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. La Corte esclude invece la decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., restando la determinazione concreta del compenso rimessa al giudice di rinvio.

Nota della Redazione

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