Licenziamento dirigente e frode alla legge sui licenziamenti collettivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1226 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra frode alla legge, ai sensi dell’art. 1344 cod. civ., il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo adottato per ragioni coincidenti con quelle di un precedente licenziamento collettivo per riduzione di personale, allorché quest’ultimo sia stato annullato in sede giurisdizionale su ricorso dei lavoratori, con effetti ex tunc, e debba perciò considerarsi inefficace alla data di intimazione del recesso individuale. In tema di licenziamento del dirigente, la giustificatezza costituisce nozione distinta e più ampia rispetto a quelle di giusta causa e di giustificato motivo applicabili agli altri dipendenti, essendo sufficiente che il recesso datoriale non risulti arbitrario né pretestuoso. Gli apprezzamenti di fatto del giudice di merito in ordine alla sussistenza di tale requisito e all’insussistenza dell’elusione della normativa sui licenziamenti collettivi sono insindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivati.

Il Fatto

Il ricorrente, già dirigente della società controricorrente con funzioni di direttore amministrazione e finanza, veniva licenziato per soppressione della propria posizione lavorativa, con funzioni attribuite all’amministratore unico. Impugnava il recesso deducendone la nullità per frode alla legge, sul rilievo che le ragioni addotte fossero identiche a quelle poste a fondamento di una precedente procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società e conclusasi con recessi annullati in sede giurisdizionale; chiedeva in via principale le ventiquattro mensilità dell’art. 24, primo comma quinquies, legge n. 223/1991 e, in subordine, l’indennità supplementare prevista dal CCNL dirigenziale per ingiustificatezza del recesso.

Il Tribunale rigettava entrambe le domande e la Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo la frode alla legge e riconoscendo la giustificatezza del licenziamento. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con cui si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 24, primo comma quinquies, 5 e 17 legge n. 223/1991 e dell’art. 1344 cod. civ., per avere la Corte territoriale escluso la frode alla disciplina sui licenziamenti collettivi. Il motivo è dichiarato inammissibile. Il precedente invocato dal ricorrente, la ordinanza n. 7400/2022, non giova alla sua tesi: se è vero che realizza uno schema fraudolento il licenziamento individuale disposto per gli stessi motivi già posti a base di un precedente licenziamento collettivo, è altrettanto vero che tale schema è escluso qualora il licenziamento collettivo sia risultato invalido o inefficace.

Nel caso concreto l’accertamento di fatto della Corte territoriale ha stabilito che la precedente procedura collettiva, avviata nel 2015, era stata impugnata dai lavoratori e annullata in sede giurisdizionale. Alla data di intimazione del licenziamento individuale era dunque già intervenuto l’annullamento, con effetti ex tunc, del precedente recesso collettivo, da considerarsi ormai inefficace: lo schema fraudolento non è pertanto configurabile proprio in forza del precedente richiamato dal ricorrente.

La Corte valorizza poi il dato numerico, ritenuto insufficiente ai fini dell’applicazione della disciplina dei licenziamenti per riduzione di personale, e il ritardo nell’intimazione di due licenziamenti individuali. I giudici di merito hanno motivatamente ritenuto fondata la giustificazione della società, secondo cui quel tempo era dipeso dalla necessità di rispettare i termini imposti dal tentativo obbligatorio di conciliazione dell’art. 7 legge n. 604/1966. Trattasi di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e insindacabili in legittimità, se adeguatamente motivati. Sono inammissibili anche le censure che sollecitano un nuovo apprezzamento delle circostanze addotte come indici dell’elusione.

Il secondo motivo, per omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile: il documento dedotto è rappresentativo di un fatto solo connesso alla questione dello scaglionamento dei licenziamenti e richiede comunque una valutazione della sua portata probatoria, attività riservata al giudice di merito. Anche il terzo motivo, relativo alla giustificatezza del licenziamento, è inammissibile perché sollecita un diverso apprezzamento di circostanze fattuali. Il quarto motivo è inammissibile sia per la doppia conforme, sia perché fondato su una pluralità di fatti, ciascuno dei quali non può dirsi decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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