Giudicato e rappresentanza del consorzio ASI in liquidazione dopo la riforma regionale (Cass. civ. Sez. I n. 1221 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità l’individuazione del soggetto nei cui confronti la sentenza di annullamento spiega i suoi effetti si desume dagli atti processuali e dal contenuto dei motivi, non dalla sola intestazione formale dell’atto. Pertanto, quando il ricorso incidentale sia stato proposto, nella sostanza, dal consorzio ASI in liquidazione a mezzo del soggetto che ne aveva la legale rappresentanza secondo la normativa regionale vigente all’epoca, non si forma il giudicato sulla statuizione di responsabilità solidale contenuta nella sentenza d’appello. La violazione dell’art. 331 c.p.c. non rilevata in grado d’appello è deducibile in cassazione solo nelle ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale o processuale ex art. 102 c.p.c. e art. 107 c.p.c.; nelle altre ipotesi opera la regola dell’art. 157, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un consorzio per l’area di sviluppo industriale affidò a un raggruppamento temporaneo di imprese la realizzazione di un insediamento industriale, delegando alla capogruppo i procedimenti espropriativi. Il terreno di proprietà di una privata fu occupato e irreversibilmente trasformato, ma il decreto di esproprio non fu mai emesso. La proprietaria agì per il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva; il giudizio si è articolato in plurimi gradi e rinvii, con alterna affermazione della responsabilità del consorzio, del comune e dell’impresa.
Dopo che questa Corte, con l’ordinanza n. 27304 del 2018, aveva escluso la responsabilità del consorzio, la Corte d’appello di Messina, in sede di rinvio, ha ritenuto che la statuizione di responsabilità solidale del consorzio non fosse passata in giudicato. Gli eredi della proprietaria hanno impugnato quella decisione per cassazione, deducendo la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente gestore e l’avvenuta formazione del giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce in via diacronica il quadro normativo regionale sui rapporti tra il consorzio e l’IRSAP. Con l’art. 19, comma 8, della legge regionale Sicilia n. 8 del 2012 i consorzi ASI furono soppressi e posti in liquidazione, con transito dei rapporti in gestioni separate. L’art. 64 della legge regionale Sicilia n. 9 del 2013, norma di interpretazione autentica, attribuì al presidente dell’IRSAP la legale rappresentanza dei singoli consorzi soppressi.
Su queste premesse, la Corte rileva che la costituzione in appello e il ricorso incidentale in cassazione furono proposti nel rispetto della normativa allora vigente. La doppia costituzione in appello e l’intestazione delle procure all’IRSAP si spiegano proprio con l’attribuzione al suo presidente della rappresentanza legale del consorzio in liquidazione. Il ricorso incidentale, quindi, riguardava la posizione sostanziale del consorzio.
Ne deriva il rigetto del secondo motivo. La Corte precisa che l’individuazione delle parti nei cui confronti opera la sentenza di cassazione si desume dal contesto del ricorso e dagli atti dei gradi precedenti, secondo il criterio desumibile dall’art. 164 c.p.c. (Cass., sez. 3, n. 8778 del 2023; Cass., sez. 2, n. 19286 del 2009). La mancata indicazione del consorzio nell’intestazione costituisce errore materiale, non errore di diritto non emendabile.
Successivamente, la modifica introdotta dall’art. 19 della legge regionale Sicilia n. 8 del 2016 ha attribuito la legale rappresentanza della liquidazione a un commissario liquidatore. Per questo, al momento della riassunzione, l’atto fu correttamente predisposto dal consorzio in liquidazione e non dall’IRSAP. Ne consegue che la Corte d’appello non aveva alcun obbligo di ordinare l’integrazione del contraddittorio: non ricorreva un’ipotesi di litisconsorzio necessario e trovava applicazione l’art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità delle censure nuove.
Il quarto motivo, sulle spese, è infondato: la Corte territoriale ha applicato il criterio della soccombenza secondo l’esito complessivo del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate, in ragione della sentenza della Corte EDU del 5 settembre 2024.
Nota della Redazione
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