Decadenza INPS da elenchi braccianti: termine riespanso al 6 luglio 2011 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23585 del 20.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza di 120 giorni per l’impugnazione della cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, già previsto dall’art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, convertito con modificazioni nella legge n. 83 del 1970, non è stato operante nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2008 e il 5 luglio 2011, per effetto della sua abrogazione ad opera dell’art. 24, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008. L’efficacia della disposizione è stata ripristinata dall’art. 38, comma 5, del D.L. n. 38 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, con la conseguenza che il termine riprende a decorrere ex novo dal 6 luglio 2011. La riespansione opera anche per i provvedimenti di cancellazione comunicati anteriormente a tale data, purché la decadenza non fosse già maturata al 21 dicembre 2008.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda con cui alcuni lavoratori agricoli hanno chiesto l’accertamento negativo dell’indebito relativo all’indennità di disoccupazione agricola percepita negli anni dal 2008 al 2012, dopo la cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma, l’ha rigettata.
Il giudice di appello ha qualificato l’azione come volta ad accertare il diritto alla prestazione e, quindi, a trattenere quanto preteso in restituzione. Poiché l’indennità presuppone l’iscrizione negli elenchi e i ricorrenti ne erano stati cancellati senza aver mai chiesto, neppure in via incidentale, l’accertamento del diritto alla reiscrizione, la Corte territoriale ha ritenuto operante la decadenza. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione dell’art. 24 della legge n. 133 del 2008, che avrebbe abrogato la norma sulla decadenza, sostenendo che nel periodo rilevante la disposizione non fosse operante. La Corte respinge la censura sul rilievo che essa è argomentata in modo generico: manca un puntuale riferimento alle concrete circostanze di causa e il solo richiamo al dato temporale del recupero (anni dal 2008 al 2012) non costituisce deduzione decisiva.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la successione normativa. L’art. 24, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008, entrato in vigore il 25 giugno 2008, ha stabilito che dal centottantesimo giorno successivo sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell’Allegato A, tra cui figura la normativa in tema di decadenza. L’efficacia della previsione è stata poi ripristinata dall’art. 38, comma 5, del D.L. n. 38 del 2011, che ha soppresso la voce n. 2529 dell’Allegato A al D.L. n. 112 del 2008.
Da tale ricostruzione discende il principio già affermato in precedenza: la causa di decadenza di cui all’art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 non è stata operante limitatamente al periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011. Ne consegue che, anche per i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli comunicati anteriormente al 6 luglio 2011, e per i quali la decadenza non era maturata al 21 dicembre 2008, il termine di 120 giorni ha ripreso a decorrere ex novo dal 6 luglio 2011.
La sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione in contrasto con tali indicazioni e i rilievi mossi non evidenziano errori specifici. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.