Pensione di vecchiaia anticipata: l’anzianità contributiva può includere versamenti in gestioni diverse dell’INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20363 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di vecchiaia anticipata, l’anzianità contributiva minima di cui all’art. 24, comma 15-bis, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, richiesta per le lavoratrici dipendenti del settore privato, non deve essere maturata esclusivamente presso la gestione dei lavoratori dipendenti. Il requisito contributivo può essere integrato anche da contribuzione versata in gestioni diverse dell’INPS, come quella dei lavoratori autonomi, purché la prestazione sia liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. L’interpretazione letterale della norma, che usa l’espressione ampia “anzianità contributiva” senza specificazioni, e la natura eccezionale della disposizione, che impone un’interpretazione aderente alla lettera, escludono limitazioni non espresse. Il cumulo tra gestioni diverse del medesimo istituto è ammissibile in ossequio al principio dell’unità del rapporto previdenziale.
Il Fatto
Una lavoratrice, che aveva svolto attività come titolare di impresa artigiana, coadiutore di impresa e dipendente privata, con versamenti contributivi sia nella gestione autonoma dell’INPS sia nella gestione dei lavoratori dipendenti, presentava domanda per il pensionamento anticipato. L’INPS rigettava la domanda ritenendo non integrato il requisito contributivo minimo previsto dall’art. 24, comma 15-bis, del d.l. n. 201/2011.
La Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame dell’Istituto, escludendo la sussistenza del requisito contributivo e ritenendo rilevante la sola contribuzione versata nella gestione dei lavoratori dipendenti. La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentava la violazione dell’art. 24, comma 15-bis, lett. b), del d.l. n. 201/2011. La questione centrale era se l’anzianità contributiva di almeno 20 anni, da maturarsi al 31 dicembre 2012 per fruire del requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia a 64 anni, dovesse essere integrata esclusivamente da contribuzione versata per attività di lavoro dipendente nel settore privato.
La Corte ha osservato che la disposizione utilizza l’espressione ampia “anzianità contributiva”, senza alcuna ulteriore specificazione. In assenza di limitazioni distintive espresse, il requisito contributivo minimo non deve necessariamente risultare integrato in via esclusiva da rapporti di lavoro dipendente. La natura eccezionale della norma impone un’interpretazione strettamente aderente alla lettera, ma ciò non consente di ritenere che l’indicazione “per i lavoratori dipendenti del settore privato” si estenda anche al requisito contributivo, in termini di pretesa necessaria esclusività del versamento presso la gestione lavoratori dipendenti.
Quanto alla cumulabilità dei periodi assicurativi, la Corte ha richiamato il principio per cui l’art. 16 della legge n. 233/1990 si riferisce a coloro che liquidano la pensione nelle gestioni dei lavoratori autonomi, ma non esclude il cumulo per chi, come la ricorrente, ha versato contributi in diverse gestioni dello stesso sistema assicurativo. Tale soluzione è coerente con il principio dell’unità del rapporto previdenziale, attesa la struttura unitaria dell’assicurazione generale obbligatoria. La Corte ha infine respinto il primo motivo, relativo al difetto di motivazione, ritenendo legittima la motivazione per relationem, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo, concernente la questione di legittimità costituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.