Dirigente medico, nessun diritto automatico all’incarico superiore dopo il quinquennio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29101 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dirigenza medica, il conferimento di un incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, di studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all’esistenza di posti disponibili secondo l’assetto organizzativo dell’ente fissato dall’atto aziendale, alla copertura finanziaria e al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva. Non sussiste pertanto un diritto automatico del dirigente a ottenere l’incarico superiore per il solo fatto del positivo superamento del primo quinquennio. Le clausole dei CCNL succedutisi nel tempo, che hanno modificato la formulazione delle norme sul conferimento degli incarichi, non hanno introdotto un diritto assoluto a quella diversa tipologia di incarichi. Le nuove regole contrattuali operano con efficacia ex nunc e non si applicano retroattivamente alle situazioni esaurite sotto il vigore dei contratti precedenti.
Il Fatto
Un dirigente medico ha agito in giudizio nei confronti della struttura sanitaria di appartenenza, chiedendo l’attribuzione di uno degli incarichi di cui all’art. 27, lett. c), del CCNL 8.6.2000, dopo aver positivamente superato il primo quinquennio di attività. Il Tribunale di Foggia aveva accolto la domanda; la Corte d’Appello di Bari, riformando la pronuncia di prime cure, ha invece rigettato la pretesa, escludendo che sussistesse un diritto del dirigente medico all’attribuzione di un incarico professionale superiore.
Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, resistito dalla struttura sanitaria con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i cinque motivi, per la loro connessione logica, e individua il tema di fondo nell’esistenza di un diritto del dirigente sanitario, che abbia superato il primo quinquennio, a ricevere un incarico superiore rispetto a quello di cui all’art. 27, lett. d), del citato CCNL e in particolare un incarico tra quelli richiamati alla lettera c), ossia di alta specializzazione, consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo.
Il ricorrente sosteneva che le modifiche normative e contrattuali avessero progressivamente trasformato la facoltà di conferimento in un obbligo: la sostituzione della dizione «possono essere attribuite» con «sono attribuite funzioni» a opera dell’art. 8 d.lgs. n. 254/2000, la riformulazione delle clausole contrattuali dal “può comportare” al “produce”, nonché le previsioni che, in caso di revoca, assicurano comunque il mantenimento di altro incarico. Argomenti che, secondo il dirigente, dimostrerebbero l’acquisizione stabile di quel diritto al patrimonio del lavoratore.
La Corte richiama la propria giurisprudenza sul punto — Cass. n. 11574 del 2023, Cass. n. 1478 del 2024, Cass. n. 21544 del 2024 e Cass. n. 28979 del 2024 — alla cui motivazione si riporta ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ribadendo il principio per cui il conferimento dell’incarico è subordinato alla disponibilità di posti, alla copertura finanziaria e al superamento delle selezioni contrattuali. Esclude inoltre che, attraverso gli artt. 18 e 19 del CCNL 19.12.2019, sia stato introdotto un diritto assoluto a tale tipologia di incarichi.
Quanto al CCNL 23.01.2024, che ha ridisciplinato la materia per il triennio 2019/2021, la Corte ne afferma l’efficacia ex nunc, dal giorno successivo alla stipula, senza alcuna applicazione retroattiva. L’inciso dell’art. 23 («fermo restando l’obbligo di attribuzione dell’incarico»), su cui fa leva la difesa in memoria, resta quindi inidoneo a fondare la pretesa per le situazioni anteriori. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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