Prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi tributari (Cass. civ. Sez. V n. 18459 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, trovano applicazione le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, con la conseguenza che le questioni sulla riferibilità della firma al destinatario si fanno valere solo a mezzo querela di falso. Il disconoscimento della copia fotostatica di un documento è inefficace se generico: occorre una dichiarazione che indichi in modo chiaro ed univoco il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale. In caso di cartella avente ad oggetto crediti per sanzioni, non fondata su sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione è quinquennale, decorrendo dall’iscrizione a ruolo del credito; la medesima prescrizione quinquennale vale per gli interessi che accedono a obbligazioni tributarie.
Il Fatto
La contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a più cartelle esattoriali. La CTP di Milano accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando il difetto di giurisdizione per una cartella e annullando le restanti per prescrizione delle pretese di natura tributaria. L’agente della riscossione proponeva appello, limitatamente ad alcune cartelle, e la CTR della Lombardia accoglieva il gravame, ritenendo la pretesa non prescritta e applicabile il termine decennale, trattandosi di imposte erariali.
La contribuente ricorreva allora per cassazione con tre motivi: giudicato esterno estensibile al coobbligato solidale, mancata verificazione delle firme e mancata esibizione degli originali degli avvisi di ricevimento, e violazione delle norme sulla prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte rileva che manca la prova dell’identità della pretesa: le cartelle sottese all’intimazione impugnata da altro coobbligato risultano diversamente numerate rispetto a quelle notificate alla ricorrente, che non ha fornito ulteriori elementi. L’eccezione di giudicato, pur proponibile anche in appello, non trova dunque il suo presupposto sostanziale.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità. La Corte ribadisce che, se si contesta la rituale notifica delle cartelle, occorre la trascrizione integrale delle relate e degli atti del procedimento notificatorio, per consentire la verifica della doglianza con la sola lettura del ricorso. Nel merito, richiamando Sezioni Unite n. 9962 del 2010 e Cass. n. 29022 del 2017, osserva che nella notifica eseguita con invio diretto di raccomandata le contestazioni sulla riferibilità della firma si fanno valere solo con querela di falso.
Quanto all’esibizione degli originali, il disconoscimento delle copie fotostatiche deve essere specifico e inequivoco; secondo Cass. n. 16557 del 2019 non bastano clausole di stile né asserzioni generiche. Nella specie il disconoscimento, ammesso che vi sia stato, è privo di efficacia perché generico.
Il terzo motivo è fondato. Per la costante giurisprudenza, in caso di cartella avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, decorrendo dall’iscrizione a ruolo del credito (Sezioni Unite n. 23397 del 2016; Cass. n. 7486 del 2022). Anche per gli interessi vale la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., avendo l’obbligazione relativa natura autonoma rispetto al debito principale. La sentenza è cassata sul motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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