Licenziamento disciplinare: sussunzione in clausole generali del CCNL e tutela reintegratoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22331 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5, legge n. 300 del 1970, come novellato dalla legge n. 92 del 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore e in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità già eseguito dalle parti sociali mediante la previsione del contratto collettivo. Ne consegue che è erronea la lettura della norma che circoscriva l’ambito del quarto comma alle sole ipotesi di perfetta coincidenza del fatto con una fattispecie specifica tipizzata dal contratto collettivo.
Il Fatto
La lavoratrice, con mansioni di capo negozio, impugna il licenziamento disciplinare intimato dalla società cooperativa datrice di lavoro. La Corte d’Appello di Venezia conferma l’illegittimità del recesso ma, quanto alla tutela applicabile, esclude la reintegrazione e applica la sola indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 5, St. lav., elevandola a quindici mensilità. La lavoratrice ricorre per cassazione dolendosi proprio del disconoscimento della tutela reintegratoria.
La Corte territoriale aveva ritenuto i fatti sussistenti — il rifiuto di eseguire un ordine organizzativo, la scarsa pulizia dei reparti affidati e la mancata attivazione dei soccorsi per un dipendente colto da malore — ma aveva giudicato inoperante il comma 5 dell’art. 18 novellato perché il CCNL applicabile non tipizza singoli comportamenti, richiamando invece clausole generali. La questione approda così in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 18 legge n. 300 del 1970 e dell’art. 12 legge n. 604 del 1966, oltre che dell’art. 208 del CCNL. La ricorrente contesta l’assunto per cui la nuova formulazione dell’art. 18 restringerebbe il quarto comma alle sole ipotesi di perfetta coincidenza tra fatto contestato e fattispecie specifica punita con sanzione conservativa.
Il motivo è accolto. In via preliminare la Corte disattende l’eccezione di improcedibilità per omesso deposito del testo integrale del contratto collettivo: la doglianza investe in via primaria l’interpretazione della norma di legge, non ponendo problemi di diretta interpretazione della disciplina collettiva nazionale.
Nel merito, la sentenza impugnata non è conforme al principio affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Il giudice può sussumere la condotta accertata nella previsione contrattuale che punisce l’illecito con sanzione conservativa anche quando questa sia espressa con clausole generali o elastiche. Tale sussunzione non scivola nel giudizio di proporzionalità, che le parti sociali hanno già compiuto nel contratto collettivo.
La Corte richiama sul punto Cass. n. 11665 del 2022, confermata da Cass. n. 20780 del 2022, Cass. n. 13064 del 2022 e Cass. n. 13065 del 2022, e da ultimo Cass. n. 95 del 2024. Il primo motivo assorbe il secondo, relativo alla misura dell’indennità. Segue la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, perché verifichi la sussumibilità delle condotte accertate nelle previsioni del contratto collettivo applicabile, anche ove espresse con clausole generali o elastiche.
Nota della Redazione
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