Riduzione trattamento accessorio dirigenti medici e criteri calcolo fondi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22332 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni statali di contenimento della spesa per il personale, e in particolare l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. dalla legge n. 122 del 2010, prevalgono sulla diversa disciplina dei contratti collettivi e integrano norme inderogabili di finanza pubblica. L’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio va cristallizzato all’importo dell’anno 2010 e ridotto automaticamente in misura proporzionale alle cessazioni dal servizio. È pertanto illegittima la riduzione operata dal datore di lavoro mediante un taglio percentuale uniforme della retribuzione di posizione variabile, trattandosi di modalità contrastante con la lettera della norma. Il successivo ricalcolo deve avvenire secondo dinamiche normative e contrattuali, depurando i fondi delle quote riferite al personale cessato, senza mai riformare in peius il trattamento economico complessivamente goduto.

Il Fatto

Alcuni dirigenti medici di primo livello di una azienda sanitaria locale impugnavano la nota con cui l’ente, nel novembre 2012, aveva modificato il trattamento economico variabile aziendale riducendolo del 30% e recuperando l’importo mediante trattenuta in busta paga. I lavoratori deducevano criteri di calcolo errati dei fondi aziendali per gli anni 2011, 2012 e 2013, invocando la violazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, che consentiva la decurtazione del solo trattamento accessorio.

Il Tribunale rigettava il ricorso, condividendo la tesi dell’azienda sulla necessità di contenimento della spesa. La Corte d’Appello di Napoli, in riforma, condannava la struttura sanitaria alla restituzione delle somme trattenute. L’azienda proponeva ricorso per cassazione, lamentando la mancata considerazione delle misure commissariali di risanamento e l’illegittimità della condanna alla restituzione integrale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta tre questioni connesse: l’oggetto e la legittimità della cristallizzazione delle risorse destinate al trattamento accessorio, le modalità attuative della riduzione proporzionale e la ricaduta sui trattamenti individuali. Richiamando la Cass. Sez. Lav. n. 32557/2023 e i precedenti conformi, il Collegio ricostruisce il quadro normativo e contrattuale dei fondi della dirigenza medica e veterinaria.

Secondo la Corte, la retribuzione di posizione è componente del trattamento accessorio e si compone di una parte fissa e di una variabile, la cui corresponsione richiede la pesatura delle attività dirigenziali. La misura economica trova fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che sono vietati trattamenti individuali peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto. Le disposizioni dell’art. 9 costituiscono norme di contenimento della spesa che si applicano a tutte le amministrazioni e prevalgono sulla diversa disciplina contrattuale.

Il dato testuale della norma è chiaro: le risorse destinate al trattamento accessorio non possono superare l’importo del 2010 e sono automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale. Le risorse in origine destinate ai dirigenti cessati devono essere decurtate. Il ricalcolo, pertanto, non può passare attraverso un taglio percentuale a forfait identico per tutti i dipendenti, come il 30% operato dall’azienda, poiché ciò contrasta con la lettera della norma e con la sua finalità di risparmio.

In mancanza di una tempestiva applicazione della regola normativa, la rideterminazione successiva deve seguire le dinamiche normative e contrattuali: ricalcolo dei fondi depurandoli dalle quote del personale cessato, calcolo di quanto spettante a ciascun medico, detrazione dal percepito e individuazione degli importi da restituire. La Corte precisa che un tale calcolo non esorbita dalla competenza del giudice ordinario, vertendosi in tema di diritti soggettivi, e che la pretesa non necessita della rimozione di provvedimenti di macro-organizzazione.

La revisione delle graduazioni, infine, riguarda solo le proporzioni della ripartizione dei fondi e non l’ammontare degli stessi, non potendo giustificare il taglio lineare. La sentenza di appello è quindi cassata con rinvio, per la verifica contabile, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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