Compensazione delle spese e incertezza giurisprudenziale al momento della causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30249 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018, giustificano la compensazione delle spese processuali, rientra l’incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio sussistente all’epoca dell’introduzione della causa. Il giudice di merito deve dar conto di tale oscillazione in rapporto alla data di proposizione della domanda e all’evoluzione degli orientamenti, non limitandosi a evocare la sola novità astratta della questione. La facoltà di compensare le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare espressamente il mancato esercizio di essa.

Il Fatto

Una lavoratrice, già collaboratore amministrativo, agisce per il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio pre-ruolo maturata con contratti a termine ai fini della ricostruzione della carriera al momento dell’assunzione a tempo indeterminato. Il giudice di primo grado accoglie parzialmente e compensa le spese di lite «tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali». La Corte d’appello respinge il gravame della lavoratrice, confermando la compensazione.

La lavoratrice ricorre in cassazione con tre motivi, tutti incentrati sugli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Le amministrazioni resistenti si costituiscono al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, valutati congiuntamente, prospettano la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. La ricorrente sostiene l’insussistenza delle ipotesi legittimanti la compensazione, calate nella normativa applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado.

La Corte li ritiene infondati. Ribadisce il consolidato indirizzo secondo cui tra le gravi ed eccezionali ragioni dell’art. 92 cod. proc. civ., come rimodellato dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018, rientra l’incertezza giurisprudenziale esistente sulla questione al momento dell’introduzione della causa. Richiama in tal senso Cass. Sez. 3 n. 6901 del 2025.

Nel caso concreto, all’instaurazione del giudizio nel 2017, sulla specifica questione del riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo non vi era uniformità di interpretazione. Il tema è stato definito solo con le pronunce del 2019. La Corte distingue due fattispecie concettualmente vicine ma non coincidenti. Nel precedente di Cass. Sez. L n. 32493 del 2024 la questione era già stata chiarita nel 2016 e confermata nel 2017-2018; le decisioni del 2019 hanno riguardato la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo, con presupposti costitutivi e disciplina differenti.

La Corte valorizza anche il precedente Cass. Sez. 6-L n. 32550 del 2022. In quel caso la compensazione era stata motivata con la sola novità della questione, senza dar conto dell’assoluta novità richiesta dalla norma applicabile ratione temporis: motivazione ritenuta astratta e non idonea. Qui, invece, l’oscillazione è stata correttamente rapportata all’epoca di instaurazione del ricorso.

Il terzo motivo, subordinato, è dichiarato inammissibile: la facoltà di compensare rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non tenuto a motivare il mancato esercizio di essa. Il ricorso è respinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva delle amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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