Ricorso inammissibile se non si misura con la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 32633 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso che denunci la violazione del giudicato senza spiegare in qual modo tale violazione si sarebbe consumata, non essendo sufficiente l’asserzione della sua esistenza. È parimenti inammissibile la censura che non colga la ratio decidendi del provvedimento impugnato e che sia volta a rimettere in discussione un accertamento di merito motivatamente adottato dal giudice di appello, come tale incensurabile in sede di legittimità. La motivazione è sindacabile in cassazione solo quando si collochi al di sotto del minimo costituzionale, e non quando l’omessa valutazione di un asserito fatto notorio si traduca in un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Il Fatto
La società ricorrente agiva nei confronti della banca per il pregiudizio asseritamente derivato dalla segnalazione alla centrale dei rischi, che secondo la prospettazione avrebbe comportato un peggioramento del rating e un conseguente innalzamento dei tassi passivi. Il Tribunale di Arezzo accoglieva parzialmente la domanda; la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma, rideterminava l’importo posto a carico della banca.
Contro la sentenza di appello la società propone ricorso per cassazione con due mezzi, deducendo la violazione del giudicato e il difetto di motivazione in ordine al preteso fatto notorio di ambito bancario. La banca resiste con controricorso. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
La Motivazione della Corte
Il primo mezzo imputa alla corte territoriale di avere negato l’attitudine lesiva della segnalazione alla centrale dei rischi, così violando l’art. 2909 cod. civ.. La Corte rileva che il motivo non chiarisce affatto in qual modo tale violazione si sarebbe realizzata: la mera asserzione del contrasto con il giudicato non assolve all’onere di specificazione del vizio denunciato e basta, di per sé, a fondare l’inammissibilità.
Sul piano sostanziale, la rideterminazione dell’importo dovuto dalla banca riposa su una ragione diversa dalla negazione dell’attitudine lesiva della segnalazione. La corte di merito ha escluso il maggior costo del mutuo osservando che il differenziale di tasso asserito dalla società non trovava riscontro né nella comparazione con le condizioni praticate alla medesima società o da altri intermediari per crediti della stessa tipologia, né in atti di natura prenegoziale, e che gli elementi disponibili risentivano della generale facilitazione nell’accesso al credito.
Ne deriva un duplice profilo di inammissibilità: da un lato la censura non coglie la ratio decidendi; dall’altro tende a rimettere in discussione un accertamento di merito congruamente motivato, sottratto al sindacato di legittimità.
Il secondo mezzo denuncia la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 1226 cod. civ., lamentando che la corte abbia disatteso il preteso fatto notorio bancario. La Corte osserva che la motivazione esiste ed è al di sopra della soglia del minimo costituzionale. La deduzione dell’art. 115 cod. proc. civ. è avanzata a sproposito; l’art. 1226 cod. civ. è estraneo alla decisione, poiché il giudice di appello non ha affermato che il danno fosse di difficile quantificazione, ma ha escluso che il pregiudizio allegato si fosse verificato. Anche questo motivo è quindi versato in fatto e diretto a ribaltare un accertamento sfavorevole.
Il collegio condivide integralmente la proposta di definizione accelerata, che fa propria, rilevando che la memoria illustrativa non si misura con gli argomenti in essa svolti. Le spese seguono la soccombenza; trova applicazione l’art. 96 cod. proc. civ., commi terzo e quarto, con condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente e di una somma in favore della cassa delle ammende. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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