Licenziamento disciplinare e sindacato di legittimità sulla proporzionalità della sanzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10950 del 26.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e della proporzionalità della condotta costituisce attività sussuntiva e valutativa riservata al giudice di merito, che riempie di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 cod. civ. La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice del merito in tale attività, salvo il controllo di ragionevolezza della sussunzione. La tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, ma la scala valoriale delle parti sociali costituisce uno dei parametri di riferimento. L’accertamento della concreta ricorrenza degli elementi integranti il parametro normativo è giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici.
Il Fatto
La società datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento a un dipendente, contestandogli di avere effettuato rifornimenti di carburante con la card aziendale abbinata a mezzi diversi da quelli operanti nel proprio turno di lavoro, con utilizzo del codice PIN personale.
Il tribunale di primo grado aveva rigettato l’impugnazione del lavoratore. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento e ha condannato la società, ai sensi dell’art. 18, comma 4, St. lav. novellato dalla legge n. 92 del 2012, alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno con indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, non superiore a dodici mensilità. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., sostenendo che la controparte non avesse riproposto l’eccezione di genericità della contestazione disciplinare nell’atto introduttivo della fase di reclamo. La Corte osserva che il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre quando il giudice alteri gli elementi obiettivi dell’azione o attribuisca un bene della vita diverso da quello conteso, mentre non rientra nell’ambito applicativo della norma l’esame esplicito di tutte le argomentazioni difensive. Il motivo è quindi infondato.
Il Collegio richiama la giurisprudenza sulle artt. 342 e 434 cod. proc. civ. nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012: per superare il vaglio di ammissibilità dell’appello non occorrono forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione, essendo sufficiente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l’appellante avesse specificato in modo esauriente il quantum appellatum, potendo le censure consistere anche in una ripresa delle linee difensive di primo grado.
Il secondo motivo è infondato. L’accertamento della sussistenza in fatto della condotta addebitata e la valutazione degli elementi probatori costituiscono questioni di merito, che esorbitano dal controllo di legittimità. La censura tende a sollecitare una revisione del giudizio di merito, non consentita in sede di legittimità.
Il terzo e quarto motivo non sono fondati. La Corte ribadisce che la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva del giudice di merito, con la quale si riempie di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 cod. civ. Il sindacato di legittimità sulla ragionevolezza non attiene alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell’ipotesi specifica nella norma generale. Sebbene la tipizzazione collettiva non sia vincolante, la scala valoriale delle parti sociali costituisce uno dei parametri di riferimento. Nel caso concreto è stata espressamente esclusa la prova del furto di carburante e sono state riscontrate irregolarità non idonee a pregiudicare in via definitiva il rapporto di fiducia.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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