Nessuna retribuzione di posizione nella perequazione De Maria senza incarico dirigenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16817 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di perequazione prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, c.d. indennità De Maria, è volta a equiparare il trattamento economico complessivo del personale universitario in servizio presso strutture sanitarie convenzionate a quello del personale del Servizio sanitario nazionale di pari funzioni, mansioni e anzianità. In tale computo non può essere inclusa automaticamente la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, nemmeno nella sua parte fissa, poiché essa presuppone e resta collegata all’effettivo conferimento di un incarico direttivo, secondo le regole proprie del rapporto dirigenziale. L’equiparazione opera su base dinamica e riguarda il solo trattamento tabellare, restando esclusi gli emolumenti accessori connessi allo svolgimento della funzione dirigenziale. La legittimazione passiva dell’azienda ospedaliera universitaria e dell’università è solidale e concorrente.
Il Fatto
Un dipendente universitario, in servizio presso strutture sanitarie convenzionate, agiva in giudizio per ottenere il pagamento dell’indennità di perequazione. Ottenuto il decreto ingiuntivo, l’università e il policlinico proponevano opposizione, che il tribunale rigettava riconoscendo un importo di circa euro 79.533,35.
La Corte d’Appello, sull’impugnazione degli enti, riduceva la somma a euro 42.063,87, escludendo dal calcolo la retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, dell’area dirigenziale sanitaria, per non avere il lavoratore mai svolto un incarico direttivo. Il lavoratore ricorreva in cassazione con cinque motivi; gli enti resistevano e il policlinico proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi contestavano l’ammissibilità della questione in appello, sostenendo che gli enti non avevano contestato in opposizione l’assenza di incarichi dirigenziali. Il Collegio li ritiene infondati: gli emolumenti rilevanti ai fini perequativi attengono a fatti costitutivi del diritto, che spetta a chi agisce allegare e provare. In assenza di un’esplicita affermazione sull’incarico, non si configura alcuna mancata contestazione e le amministrazioni potevano legittimamente proporre la questione con l’appello.
Il terzo motivo invocava il giudicato di una precedente pronuncia, che avrebbe riconosciuto il diritto alla perequazione includendovi la retribuzione di posizione. Il motivo è infondato: la Corte territoriale ha escluso qualsiasi statuizione sul punto, lettura coerente con il generico richiamo di quella sentenza alle “altre indennità”, insufficiente a ritenersi comprensivo di una retribuzione non dovuta per il mancato svolgimento di funzioni dirigenziali in concreto.
Il quarto motivo denunciava un vizio motivazionale, per avere la Corte d’Appello accolto il solo gravame del policlinico riducendo però gli importi secondo le deduzioni dell’università. La censura è disattesa: la sentenza va intesa nel senso che l’eccezione era stata accolta quanto a entrambe le appellanti, non emergendo alcuna ragione per una soluzione differenziata tra i litisconsorti.
Il quinto motivo, sul merito, auspicava una rimessione alle Sezioni Unite. La Corte rigetta, condividendo il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 9279 del 9 maggio 2016 e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità: l’intento perequativo dell’art. 31 trova un limite nelle componenti del trattamento sanitario erogate in correlazione al conferimento di incarichi dirigenziali. Né vale la clausola interpretativa ARAN del 12 gennaio 2021, riferita ai dirigenti sanitari del SSN, posizione diversa da quella di un dipendente universitario solo “strutturato” nel Servizio sanitario.
Rigettato anche il ricorso incidentale: sul primo motivo rileva la legittimazione passiva solidale degli enti; sul secondo, lo straordinario, non essendo voce fissa, non va detratto, e non sussiste l’omessa pronuncia sulle altre somme. Le spese del grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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