Ricorso inammissibile se non localizza atti e non specifica censure (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16831 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto dei requisiti di specificazione e localizzazione di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., il motivo di ricorso che rinvia per relationem alla consulenza tecnica di parte senza produrla, né indicare la sede processuale di produzione, né riassumerne il contenuto essenziale. La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è soggetta alla preclusione della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., ratione temporis vigente. Il diniego implicito del mezzo istruttorio è desumibile dal contesto delle argomentazioni svolte e dal quadro probatorio unitariamente considerato.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una struttura universitaria, agisce per il riconoscimento di un’indennità perequativa parametrata al trattamento economico di un lavoratore equiparabile del comparto sanità. La domanda viene respinta nei gradi di merito: il giudice di primo grado rigetta il ricorso e la Corte d’appello conferma la decisione, sulla base dei conteggi elaborati dal consulente tecnico d’ufficio. Avverso la sentenza di secondo grado il lavoratore propone ricorso per cassazione, articolato in più motivi, dolendosi in particolare del computo differenziale operato dal c.t.u., dell’omesso esame di fatti decisivi e del mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della consulenza.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i motivi centrali del ricorso concentrandosi sui requisiti di ammissibilità. Quanto alla censura sul computo differenziale e sulle voci retributive da raffrontare, rileva che il ricorrente continua a non specificare quali diverse indennità rivendichi, richiamando genericamente le conclusioni del proprio consulente senza confutare la motivazione della Corte territoriale. Il rinvio per relationem alla consulenza di parte, senza produzione, localizzazione e sintesi essenziale, integra la violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
Analogamente è inammissibile il motivo che assume di aver contestato i conteggi del c.t.u.: il ricorrente trascrive i passaggi della c.t.p. ma non localizza l’atto in cui il rilievo sarebbe stato svolto. La Corte osserva altresì che la censura è difficilmente comprensibile, perché il calcolo ipotizzato finirebbe per vanificare la perequazione, e che la richiesta di ricostruire la RIA per ciascuno dei due termini di raffronto si risolve in una nuova valutazione di merito, non prospettabile in sede di legittimità.
Anche il motivo sugli elementi variabili della retribuzione è inammissibile: la Corte d’appello lo ha ritenuto generico, avendo il c.t.u. precisato di aver raffrontato dati omogenei, costituiti dalle sole voci fisse del trattamento economico fondamentale disciplinate dai rispettivi CCNL di comparto. Il ricorrente si è limitato a riproporre le censure già svolte in primo grado, senza individuare con specificità l’errore del giudice distrettuale.
Quanto al motivo sull’omesso esame di un fatto decisivo per il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione della c.t.u., la Corte ricorda che il giudizio sulla necessità e utilità del mezzo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile per cassazione nei soli limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e soggiace alla preclusione della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., ratione temporis vigente. Richiama sul punto un proprio precedente e ne indica il principio applicabile al caso, in cui il motivo si incentra sulla rinnovazione della consulenza rispetto a decisione di appello che ha confermato le valutazioni del primo giudice.
Sotto altro profilo, la Corte osserva che la richiesta di rinnovo deve intendersi implicitamente respinta, perché incompatibile con la decisione assunta: la consulenza tecnica è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice, e il diniego può desumersi dal contesto generale delle argomentazioni e dal quadro probatorio unitariamente considerato. Respinti i rilievi critici alla c.t.u., la Corte d’appello ha quindi implicitamente rigettato l’istanza di rinnovazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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