Inammissibile il ricorso nel giudizio di rinvio su qualifica superiore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21628 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, quale procedimento chiuso preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum con domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente. Ne consegue che neppure le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte di cassazione possono essere dedotte o esaminate, perché diversamente si porrebbe nel nulla o si limiterebbe gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. È pertanto inammissibile il ricorso che, in sede di legittimità, miri a una rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio già scrutinati dal giudice del rinvio.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore e delle relative differenze retributive richieste da un lavoratore nei confronti della società datrice, azienda di mobilità. La domanda, proposta in via gradata, investe l’inquadramento nel livello di Specialista amministrativo, parametro 193, e la revoca del provvedimento di inquadramento disposta dall’azienda.

Dopo un articolato iter di merito, con una prima pronuncia di legittimità la Corte aveva accolto esclusivamente il motivo del lavoratore relativo al riconoscimento della qualifica superiore dal gennaio 2001, respingendo gli altri motivi e rinviando al giudice di merito per la valutazione dell’errore riconoscibile concernente la revoca aziendale. La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha accolto la domanda del lavoratore, escludendo i requisiti dell’art. 1431 cod. civ. e condannando l’azienda alle differenze retributive. Avverso tale sentenza l’azienda ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2099, 2103, 1218 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confermato il riconoscimento delle differenze retributive relative al parametro 193 sin dal marzo 1994, epoca in cui tale qualifica non esisteva ancora, essendo stata introdotta solo con il contratto collettivo del 2000.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. Richiamando il principio secondo cui nel giudizio di rinvio operano le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, il Collegio osserva che la precedente pronuncia di legittimità, accogliendo solo alcuni motivi e rigettando gli altri, ha reso definitivamente accertato il diritto del lavoratore al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori corrispondenti al parametro 193, per il periodo da marzo 1994 all’1.1.2001.

Non è dunque consentito procedere a un nuovo accertamento di quel diritto, proprio in ragione della natura di giudizio chiuso del giudizio di rinvio. La Corte ricorda che la sentenza impugnata ha accolto la domanda del lavoratore ritenendo insussistenti i requisiti richiesti dall’art. 1431 cod. civ. per la riconoscibilità dell’errore, con ciò confermando l’illegittimità della revoca aziendale.

Il secondo motivo — che denuncia violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi — è parimenti inammissibile. La censura, pur formalmente articolata come vizio di legittimità, mira in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità secondo il criterio della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ.; la Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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