Licenziamento per giusta causa e sindacato di legittimità sulle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27254 del 12.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del licenziamento, il ricorso per cassazione non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva individuare le fonti del convincimento e valutare le prove. La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice ha posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, disposte d’ufficio fuori dei limiti legali o valutate senza il dovuto apprezzamento critico. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto quando l’onere probatorio sia attribuito a parte diversa da quella gravata, non quando si contesti l’erroneo apprezzamento dell’esito della prova. La sentenza di patteggiamento non è dirimente se il licenziamento è stato adottato prima della stessa e risulta comprovato da altri elementi processuali.
Il Fatto
Il lavoratore è stato destinatario di un licenziamento per giusta causa intimato dalla società datrice l’8.4.2024, dopo essere stato arrestato in flagranza il 6.3.2021 per detenzione illegale di armi clandestine, munizioni, materiale esplodente e sostanza stupefacente presso un box nella sua disponibilità esclusiva.
Il Tribunale di Taranto, in fase sommaria e in sede di opposizione ex legge n. 92 del 2012, ha rigettato l’impugnativa. La Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la pronuncia, ritenendo il recesso non tardivo, i fatti provati e la loro gravità idonea a compromettere la fiducia del datore di lavoro e a lederne l’immagine per il disvalore sociale e morale della condotta, pur se non connessi all’attività lavorativa. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per la loro interferenza, non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma sollecitano una rivisitazione del merito non consentita in sede di legittimità. Oggetto delle doglianze è l’accertamento di fatto e la pertinenza delle prove, espressione dell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione in presenza di adeguata motivazione.
La Corte ribadisce che il giudice di legittimità non riesamina l’intera vicenda, ma controlla la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni, spettando al giudice del merito individuare le fonti del convincimento, assumere e valutare le prove, scegliere tra le risultanze processuali quelle idonee a dimostrare la veridicità dei fatti.
Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la censura non può fondarsi su un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo sull’indicazione che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, disposte d’ufficio fuori dei limiti legali o recepite senza apprezzamento critico pur soggette a valutazione: ipotesi non ravvisabili nel caso esame.
La Corte richiama poi il consolidato orientamento secondo cui la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se l’onere è attribuito a parte diversa da quella gravata, non quando il giudice erri sull’esito della prova, errore sindacabile solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. Nella specie vi è stata solo una valutazione delle prove orali e documentali, senza violazione del principio dell’onere probatorio.
Il secondo motivo — relativo alla sentenza di patteggiamento — è superato dalla constatazione che la Corte territoriale non l’ha ritenuta dirimente né utilizzata a fini probatori, essendo il licenziamento intervenuto prima della stessa e comprovato da altri elementi. La motivazione è esaustiva e rispetta il minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., fondandosi sulle risultanze del verbale di arresto e sul comportamento contraddittorio del lavoratore. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre solo per svista sul fatto probatorio, non per la verifica logica della riconducibilità dell’informazione al fatto.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna al pagamento di una somma in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre all’importo aggiuntivo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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