Rottamazione parziale delle cartelle non estingue il giudizio sull’avviso (Cass. civ. Sez. V n. 14595 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle cartelle di pagamento ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016, quando abbia ad oggetto i soli carichi affidati all’agente della riscossione a titolo provvisorio e per una parte della pretesa, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato avverso l’avviso di accertamento presupposto. In tal caso persiste l’interesse alla decisione nel merito della lite per la parte residua del debito tributario, non coperta dalla definizione, ai fini della verifica degli importi dovuti sulla base del decisum definitivo. La declaratoria di estinzione pronunciata dal giudice di appello in assenza di una formale rinuncia accettata e senza che l’Amministrazione abbia dismesso la pretesa è pertanto illegittima.
Il Fatto
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per Irpef, Iva e Irap relativi al periodo d’imposta 2010. La Commissione tributaria regionale, in grado di appello, aveva dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, sul presupposto che le cartelle oggetto di definizione agevolata avessero definito la pretesa tributaria.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, lamentando l’erronea declaratoria di estinzione in assenza di rinuncia del contribuente e di formale dismissione della pretesa impositiva. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso dell’Amministrazione ha ad oggetto un avviso di accertamento, mentre le due cartelle di pagamento oggetto della definizione agevolata non possono che riferirsi alla riscossione a titolo provvisorio della fase amministrativa, ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 602/1973. Si tratta dunque della riscossione frazionata in pendenza di impugnazione, che l’art. 68, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 546/1992 limita all’ammontare risultante dalla sentenza della commissione provinciale e comunque non oltre i due terzi, quando questa accolga parzialmente il ricorso.
Ne consegue che la pretesa tributaria residua non può ritenersi estinta: restano pendenti le ulteriori somme, per imposte e sanzioni, non ancora affidate all’agente della riscossione e che potrebbero risultare dovute all’esito della decisione di legittimità. L’adesione alla definizione agevolata ha riguardato solo una fase della riscossione frazionata, sicché il giudizio deve proseguire per la parte non definita.
La Corte richiama espressamente il paragrafo 6 della circolare n. 2/E dell’8 marzo 2017, che chiarisce come possano essere definiti anche i carichi per cui pende un giudizio. Dal punto di vista sostanziale, rileva il perfezionamento della definizione: la cessazione della materia del contendere si produce solo se il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia. Se invece il carico affidato non reca l’intera pretesa, persiste l’interesse alla decisione nel merito, come nell’ipotesi di iscrizione a ruolo per riscossione frazionata.
Viene richiamato il precedente della Sez. VI, ordinanza n. 24083 del 03.10.2018, secondo cui la definizione di cui all’art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016 riguarda i giudizi sulle cartelle e non su gli avvisi di accertamento presupposti. La Corte aggiunge che per singolo carico iscritto a ruolo deve intendersi la singola partita di ruolo, non l’avviso nella sua interezza, con la conseguenza che quanto versato per la definizione va scomputato dall’eventuale importo dovuto all’esito del giudizio (Cass. n. 25568 del 31.08.2022).
In applicazione di tali principi, il ricorso è fondato. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, perché in diversa composizione proceda a nuovo esame nel rispetto dei principi esposti e provveda sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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