TARSU, esclusa l’assimilazione per il centro commerciale con più operatori (Cass. civ. Sez. V n. 28177 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, la mancata assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, prevista dall’art. 10 del Regolamento comunale che esclude dall’assimilazione i rifiuti derivanti da strutture commerciali costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato, opera esclusivamente in presenza di una struttura caratterizzata dalla compresenza di un ipermercato e di un centro commerciale integrato, ovvero di un unico gestore con eventuali suddivisioni in reparti. Essa non si estende al centro commerciale formato da più operatori commerciali autonomi, ancorché consorziati per la gestione degli spazi comuni. Le deroghe alla tassazione e le riduzioni tariffarie non operano in via automatica sulla mera sussistenza delle situazioni di fatto, dovendo i relativi presupposti essere dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 507/1993. È inammissibile, ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., la censura che contesti l’interpretazione del regolamento comunale anziché l’omesso esame di un fatto storico decisivo.

Il Fatto

Un Comune emette un avviso di accertamento per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa a tre annualità, contestando l’omessa dichiarazione di un’unità immobiliare adibita a commercio al dettaglio e collocata all’interno di un centro commerciale.

Il ricorso della contribuente è accolto in primo grado e la decisione è confermata in appello. La Cassazione, con una precedente pronuncia, cassa con rinvio, negando l’autorità di giudicato esterno su cui i giudici di merito avevano fondato il convincimento. In sede di rinvio la CTR accoglie l’appello del Comune e afferma la debenza del tributo. La contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi; il Comune resta intimato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deduce l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo. La censura è inammissibile: la ricorrente contesta in realtà l’interpretazione del regolamento comunale e non l’omesso esame di un dato storico decisivo. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nel testo riformulato, riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non l’omessa valutazione di deduzioni difensive o la disamina di questioni e argomentazioni.

Il secondo motivo è invece fondato. Sussiste una omessa pronuncia sulla questione delle sanzioni specificamente posta dalla contribuente, con riguardo all’interpretazione del regolamento comunale in materia e ai presupposti del cumulo giuridico. Nel giudizio di rinvio, la riassunzione impone al giudice di decidere sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito.

Il terzo motivo è infondato, sulla scorta delle considerazioni già espresse dalla Corte in un precedente pronunciato in analoga controversia relativa al medesimo centro commerciale. Dalla lettura dell’art. 10 del Regolamento si evince che la mancata assimilazione opera solo in presenza di strutture commerciali caratterizzate dalla compresenza di un ipermercato e di un centro commerciale integrato, come reso evidente dalla locuzione “e annesso” e dal termine “integrato”. Del tutto diversa è la fattispecie in esame, costituita da un insieme di attività commerciali facenti parte di un unico complesso. La Corte ribadisce, inoltre, che l’interpretazione dell’atto amministrativo costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito: la censura non può limitarsi a prospettare un risultato interpretativo diverso, senza dedurre i criteri di ermeneutica violati e le modalità del loro travisamento.

Anche il quarto motivo non coglie nel segno. Pacifica l’omessa presentazione della denuncia, la Corte ricorda che deroghe alla tassazione e riduzioni di superfici e tariffe non operano in via automatica, dovendo i presupposti essere dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione. Correttamente i giudici di appello hanno ritenuto decisiva la mancata presentazione dell’istanza.

In conclusione, accolto il secondo motivo e disattesi gli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per la determinazione dell’esatto importo dovuto a titolo di sanzioni e per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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