Licenziamento all’estero e legge applicabile: divieto di commistione tra ordinamenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26173 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali impone di individuare una sola legge regolatrice del contratto individuale di lavoro, italiana o straniera, e di trarne tutte le conseguenze per la decisione. Non è consentito al giudice applicare la legge italiana per dichiarare l’illegittimità del licenziamento e, insieme, la legge straniera convenzionalmente scelta per determinare la sanzione. L’art. 8 del Regolamento Roma I, letto alla luce del principio del favor laboratoris, richiede la valutazione dell’insieme delle circostanze del rapporto per individuare il paese con il collegamento più stretto, senza sovrapposizione tra sistemi normativi.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente della società dal 2017 con qualifica di quadro e mansioni di construction manager presso un cantiere all’estero, impugna il licenziamento disciplinare intimato nel novembre 2018. Il contratto individuale conteneva un riferimento alla legge straniera del luogo di esecuzione.

Il Tribunale annulla il licenziamento, dispone la reintegra e condanna la società al risarcimento del danno. La Corte d’Appello, in parziale riforma, conferma l’illegittimità del recesso per violazione delle garanzie procedimentali, ma applica la disciplina convenzionale per la sanzione, liquidando la sola indennità risarcitoria. Il lavoratore e la società ricorrono per la cassazione.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda l’individuazione della legge applicabile al rapporto. La pronuncia impugnata aveva ritenuto superfluo stabilire quale fosse, tra quella italiana e quella straniera, la disciplina regolatrice, applicando la prima alla validità del licenziamento e la seconda alla misura della sanzione. Secondo la Corte, questa operazione produce una commistione di piani incompatibile con la fonte europea.

Il Regolamento Roma I fissa norme comuni per determinare la legge nazionale applicabile e non consente l’applicazione sovrapposta di due ordinamenti. Le regole di conflitto impongono di individuare una sola legge regolatrice, in base alla quale valutare unitariamente tutte le questioni del rapporto.

Il Collegio richiama il ventitreesimo considerando del Regolamento e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che impone di ispirare l’interpretazione al principio del favor laboratoris. La norma è diretta a proteggere la parte più debole del contratto mediante regole di conflitto più favorevoli di quelle generali. Il giudice deve valutare l’insieme delle circostanze del rapporto e selezionare quelle maggiormente significative, quali il luogo di esecuzione effettiva, il paese di versamento delle imposte, l’iscrizione al sistema previdenziale e i parametri della retribuzione.

La Corte precisa che il criterio non conduce necessariamente all’applicazione della legge più favorevole al lavoratore in ogni caso, ma impone un accertamento concreto delle circostanze caratterizzanti il rapporto. La sentenza impugnata, che ha eluso l’individuazione della legge regolatrice, non si è conformata a tali principi.

Il ricorso principale e quello incidentale sono quindi accolti limitatamente ai motivi che censurano l’interpretazione dell’art. 8 del Regolamento n. 593/2008, con assorbimento delle ulteriori doglianze, logicamente subordinate alla preliminare questione della legge applicabile. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame previa individuazione dell’unica legge regolatrice, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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