Indennità di anzianità del parastato: computo escluso per gli onorari professionali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4082 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di anzianità spettante ai dipendenti degli enti pubblici non economici, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 70/1975, va calcolata esclusivamente sullo stipendio tabellare e sui relativi scatti di anzianità o componenti retributive similari, con esclusione di ogni altra voce retributiva, ancorché fissa e continuativa, ivi compresi gli onorari professionali percepiti dagli avvocati dipendenti dell’ente. Tale disciplina è inderogabile dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni degli enti, anche in senso più favorevole al dipendente. L’azione di ripetizione dell’indebito proposta dall’amministrazione non è esclusa dalla buona fede del percettore, potendo trovare tutela solo nelle modalità di restituzione, da conformare ai criteri di correttezza di cui all’art. 1175 cod. civ., nel rispetto del limite del quinto del trattamento pensionistico.
Il Fatto
Un’avvocata dipendente dell’INPS, cessata dal servizio per collocamento a riposo, aveva percepito per anni, quale componente stipendiale, le competenze e gli onorari professionali attribuiti ai sensi dell’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 411/1976. Dopo aver liquidato il trattamento di fine servizio, l’Istituto comunicava un ricalcolo dell’indennità di buonuscita, pretendendo la restituzione di una somma per effetto della ritenuta non computabilità degli onorari nella base di calcolo, e avviava trattenute sul trattamento pensionistico in compensazione.
Il Tribunale, accolta l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla lavoratrice per il recupero delle trattenute, revocava il decreto. La Corte d’Appello, richiamando le Sezioni Unite n. 7154/2010, confermava che nulla era dovuto e revocava il decreto, ritenendo legittima la ripetizione dell’indebito entro il limite del quinto del trattamento netto. Avverso tale sentenza la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso confermando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 7154 del 2010, ribadito dalla Corte cost. n. 73 del 2024. L’art. 13 della legge n. 70/1975 detta una disciplina del trattamento di fine servizio dei dipendenti del parastato rimasta in vigore anche dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il TFR. Il riferimento allo “stipendio complessivo annuo” ha valenza tecnico-giuridica: sono escluse dal computo voci diverse dallo stipendio tabellare, integrato solo da scatti di anzianità o componenti similari.
La previsione dell’art. 5, comma 1, lett. g), legge n. 88/1989, che attribuisce al Consiglio di amministrazione dell’INPS il potere di deliberare regolamenti di fine servizio anche in deroga alla legge n. 70/1975, non consente di includere gli onorari professionali nella base di calcolo dell’indennità. Tale deroga, coerentemente con la ratio di controllo della spesa e di perequazione che permea la riforma del 1975, non può investire la definizione di stipendio utile per il calcolo dell’indennità di buonuscita, che resta sottratta all’autonomia negoziale.
La Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 73 del 2024, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 13 l. n. 70/1975 in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. e ha avallato l’interpretazione del “diritto vivente” che esclude le quote degli onorari dal trattamento di quiescenza. Gli onorari professionali costituiscono attribuzione di carattere accessorio e variabile, legata all’esito delle liti, non riconducibile alla nozione tecnica di stipendio tabellare; la difesa in giudizio dell’ente rientra nei doveri istituzionali degli avvocati pubblici dipendenti e non necessita di apposita remunerazione ai fini previdenziali.
Quanto alla ripetizione dell’indebito, la Corte esclude che la buona fede del percettore possa fondare l’irripetibilità delle somme erogate sine titulo, ex art. 2033 cod. civ., che riguarda solo i frutti e gli interessi. Richiamando la Corte cost. n. 8/2023, la S.C. evidenzia che la tutela dell’affidamento trova fondamento nella clausola di correttezza di cui all’art. 1175 cod. civ., che può determinare solo la temporanea inesigibilità del credito e la rateizzazione. Nel caso di specie, l’ente aveva già modulato la ripetizione nel tempo, entro il limite del quinto del trattamento netto, e la ricorrente nulla aveva allegato circa proprie condizioni di disagio economico.
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Nota della Redazione
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