Nessuna sospensione del processo tributario in pendenza del giudizio penale (Cass. civ. Sez. V n. 21933 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice tributario non può sospendere il processo, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione del procedimento penale pendente nei confronti del contribuente, neppure quando coincidano i fatti esaminati in sede penale e quelli posti a fondamento dell’accertamento. A conferma di tale regola opera l’art. 20 del d. Lgs. n. 74 del 2000. La sentenza è affetta da error in procedendo per motivazione solo apparente allorché, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, lasciando all’interprete il compito di integrarla con congetture. Non integra tale vizio la motivazione che attinge il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., esponendo in modo chiaro le ragioni del rigetto.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento per IVA 2013, derivante da una verifica fiscale condotta nei confronti di una pelletteria di sua proprietà. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso e l’appello del contribuente veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale.
Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., lamentando che il giudice di merito non aveva sospeso il giudizio in pendenza del procedimento penale. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, affermando che la sospensione non può disporsi quando coincidono i fatti esaminati in sede penale e quelli che fondano l’accertamento tributario.
La decisione si fonda sull’art. 20 del d. Lgs. n. 74 del 2000, che esclude la sospensione del processo tributario in attesa della definitività della sentenza penale. Il rapporto tra i due giudizi resta quindi governato dal principio di autonomia, senza che la pendenza penale possa paralizzare l’accertamento fiscale.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente perché entrambi di carattere motivazionale, censuravano la nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente e omessa motivazione, con riferimento all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 36, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Sul punto ha citato le Sezioni Unite n. 16159 del 2018, le Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e le Sezioni Unite nn. 22229, 22230 e 22231 del 2016, nonché ulteriori arresti delle Sezioni Unite.
Nel caso concreto, tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta idonea a superare il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., contenendo una chiara esposizione delle ragioni del rigetto. La CTR aveva condiviso la motivazione dei giudici di primo grado, rilevando che il contribuente non aveva fornito prova documentale dell’uscita delle merci verso altro Stato dell’Unione e che l’unica giustificazione addotta era l’ignoranza della legge e la buona fede, risultando legittima la motivazione dell’atto fiscale per relationem al verbale di verifica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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