Motivazione apparente e potere discrezionale del giudice di appello sulle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11787 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di ammettere una prova testimoniale o di invitare le parti a produrre documentazione non è sindacabile in sede di legittimità, al pari degli altri provvedimenti istruttori adottati ai sensi dell’art. 356 c.p.c., salvo che le ragioni del diniego siano palesemente incongrue o contraddittorie. Non sussiste un diritto incondizionato della parte a che siano escussi tutti i testi indicati, essendo rimesso al giudice del merito scegliere quali testi sentire e quali circostanze incidano sull’esito della lite. La motivazione apparente non ricorre quando il giudice di appello valuti le deposizioni già raccolte e ne argomenti l’inidoneità a sostenere la tesi della parte. La censura di omessa pronuncia su istanze istruttorie reiterate è inammissibile quando ripropone le medesime ragioni già vagliate.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della struttura sanitaria dal 1° febbraio 2006 al 7 agosto 2012 con incarico per l’emergenza territoriale, ha agito davanti al Tribunale di Napoli per ottenere il pagamento delle ore effettivamente svolte rispetto a quelle risultanti dal badge di rilevazione. La domanda riguardava i mesi di dicembre 2011, marzo, aprile e maggio 2012 e i primi giorni di agosto 2012, per un importo complessivo di € 10.848,18.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso con sentenza n. 4303/2019. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4563/2022, ha respinto l’impugnazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamentando che il giudice di appello non avrebbe esplicitato le ragioni dell’irrilevanza della mancata ammissione di testi ulteriori e della mancata escussione dei testi su tutti i capitoli di prova. La censura è dichiarata inammissibile.

La Corte rileva che la sentenza impugnata si fonda principalmente sul difetto di censure specifiche riguardo all’erroneità della decisione di primo grado e sulla genericità e irrilevanza delle doglianze relative alle prove. Tale motivazione non può considerarsi apparente, perché poggia su una valutazione discrezionale di opportunità, non sindacabile come tale in sede di legittimità.

Il Collegio richiama il principio secondo cui il mancato esercizio del potere discrezionale del giudice di appello di ammettere prove o di invitare le parti a produrre documenti non è censurabile in cassazione, salvo che le ragioni del diniego siano palesemente incongrue o contraddittorie (Cass., Sez. 3, n. 1754 dell’8 febbraio 2012). Nel caso concreto il giudice di appello ha valutato le deposizioni raccolte in primo grado, ritenendole non utili alla tesi del lavoratore.

La Corte afferma inoltre che non esiste un diritto incondizionato della parte all’escussione di tutti i testi indicati, spettando al giudice del merito selezionare quelli rilevanti. Il ricorrente non ha elencato specificamente i fatti sui quali i testi non sarebbero stati ascoltati, né ha chiarito come questi potessero influire sul processo.

Il secondo motivo, con cui si lamenta omessa motivazione e violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c. in ordine alla mancata pronuncia sulle istanze istruttorie, è dichiarato inammissibile per le stesse ragioni. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile; nulla si dispone sulle spese, non avendo la parte intimata svolto difese. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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