Negato il licenziamento orale se incompatibile solo con l’esistenza del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13683 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una parte sono pacifici, e possono fondare la decisione, quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte o quando questa, pur non contestandoli, abbia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione. La radicale negazione dell’esistenza del rapporto di lavoro, opposta dal datore, non è incompatibile con la negazione del licenziamento orale, poiché essa esclude tanto l’ipotesi delle dimissioni quanto quella del recesso datoriale. Ne segue che la prova del licenziamento resta a carico del lavoratore, secondo la regola di giudizio dell’art. 2697 cod. civ.
Il Fatto
Un lavoratore, dopo la sentenza di primo grado, proponeva appello deducendo di essere stato licenziato oralmente al termine di un brevissimo rapporto subordinato intercorso con una società in accomandita semplice. La Corte d’appello di Trieste, in parziale accoglimento, accertava il rapporto e il diritto alla retribuzione, ma escludeva la prova del recesso datoriale e la responsabilità solidale del socio accomandante.
Il lavoratore ricorreva allora per cassazione con otto motivi, censurando la violazione del principio di non contestazione, l’omesso esame di fatti decisivi, la mancata pronuncia su domande ritenute implicite e l’inversione dell’onere probatorio. I controricorrenti resistevano con unico controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. Secondo un consolidato indirizzo, richiamato nella specie, i fatti allegati divengono pacifici quando la controparte li ammetta o assuma una difesa a essi assolutamente incompatibile. La Corte di Cassazione osserva però che la negazione dell’esistenza del rapporto non implica alcuna ammissione del recesso datoriale: essa esclude, con pari forza logica, sia la tesi delle dimissioni sia quella del licenziamento. Il ragionamento del giudice di merito regge, dunque, sul piano logico-giuridico.
I motivi secondo, terzo e settimo, tutti incentrati sull’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., sono inammissibili. La Corte ribadisce che il vizio investe l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione, non le deduzioni difensive, gli elementi istruttori già valutati o le domande ed eccezioni. Il ricorrente non indicava il fatto storico, il dato da cui risultava esistente, né come e quando esso fosse stato dibattuto tra le parti.
Anche il quarto motivo è inammissibile: l’apprezzamento degli indizi e dei requisiti di gravità, precisione e concordanza è giudizio di fatto, censurabile solo per vizio di motivazione, non per la mera prospettazione di un convincimento diverso. Il quinto motivo, che deduce omessa pronuncia, è del pari inammissibile: difetta una domanda ritualmente formulata e il vizio andava denunciato ex art. 360, n. 4), cod. proc. civ.
Il sesto motivo è infondato: non emergeva la prova di atti di gestione del socio accomandante, né una inversione dell’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. Anche l’ottavo motivo cade, perché il numero di quattro ore giornaliere non integra un rapporto a tempo parziale, ma riflette l’accertamento delle ore di fatto prestate. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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