Nessun assegno ad personam senza continuità di carriera in caso di dimissioni e nuova assunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16506 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente che, dopo aver rassegnato le dimissioni da un ente pubblico, venga assunto ex nunc da un altro ente a seguito di superamento di concorso, non ha diritto alla conservazione del trattamento retributivo mediante l’erogazione dell’assegno ad personam, poiché non si configura un’ipotesi di passaggio di carriera, ma una nuova assunzione priva di continuità con il precedente rapporto. L’art. 3, comma 57, della legge n. 537/1993, nel rinvio all’art. 202 del d.P.R. n. 3/1957, riguarda esclusivamente i passaggi tra amministrazioni di dipendenti statali, sicché il criterio è inapplicabile in caso di dimissioni seguite da nuova immissione in ruolo. Ne deriva che le somme corrisposte a tale titolo sono indebite e la pubblica amministrazione è tenuta al recupero delle stesse, ai sensi dell’art. 97 Cost., salvi i limiti derivanti dalla prescrizione del diritto alla ripetizione e dal giudicato interno formatosi sulla relativa eccezione.
Il Fatto
Il lavoratore, già segretario comunale alle dipendenze del Ministero dell’Interno, si dimetteva dall’impiego per accettare, in qualità di vincitore di concorso, l’immissione in ruolo quale docente presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con decorrenza giuridica dall’1.9.1993. Dal settembre 1995 percepiva un assegno ad personam, ai sensi dell’art. 202 del d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 3, commi 57 e 58, della legge n. 537/1993, a titolo di conservazione del trattamento retributivo in godimento nel passaggio dalla qualifica di segretario comunale a quella di insegnante.
A seguito dell’abrogazione delle suddette norme ad opera della legge n. 147/2013, l’amministrazione sopprimeva l’assegno e avviava la procedura di recupero delle somme corrisposte, ritenute indebite. L’interessato impugnava il provvedimento di addebito e, in subordine, eccepiva la prescrizione. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non dovuta la restituzione delle somme percepite fino alla mensilità di gennaio 2014. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il lavoratore e, in via incidentale, il Ministero dell’Istruzione e gli uffici scolastici.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente il ricorso incidentale, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica. Il primo motivo, concernente la dichiarata contumacia del Ministero dell’Istruzione in appello, è stato ritenuto inammissibile, in quanto, in caso di erronea dichiarazione di contumacia, la parte non può dolersi in sede di legittimità, dovendo eventualmente esperire il rimedio della revocazione per errore sul fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Il secondo motivo è stato, invece, accolto. La Suprema Corte ha richiamato il principio, già affermato nell’ordinanza n. 31123 del 2021 e ribadito dalla successiva ordinanza n. 20236 del 2025, secondo cui, nel caso di dimissioni da un ente pubblico e successiva assunzione presso altro ente, non compete alcun assegno ad personam. Le disposizioni di cui all’art. 3, comma 57, della legge n. 537/1993 e all’art. 202 del d.P.R. n. 3/1957, infatti, concernono le sole ipotesi di passaggio di carriera nell’ambito dello stesso o di altro ente da parte di dipendenti statali, mentre le norme generali e speciali del pubblico impiego risultano inapplicabili a seguito della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale 1998-2001. In ogni caso, nel caso di dimissioni e nuova assunzione, il passaggio avviene senza continuità e in dipendenza della sola volontà del prestatore.
Accertato che l’assegno non era dovuto e che, pertanto, sussisteva il diritto della pubblica amministrazione al recupero delle somme indebitamente percepite, la Corte ha affrontato la questione della prescrizione. Ha rilevato, tuttavia, che la statuizione di primo grado sulla prescrizione non era stata impugnata dal Ministero dell’Istruzione e dagli Uffici Scolastici, con conseguente formazione di un giudicato interno preclusivo sul punto nei loro confronti.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato non dovuta la restituzione fino alla mensilità di gennaio 2014. Decidendo nel merito, ha dichiarato non dovuta la restituzione delle somme percepite fino alla mensilità di febbraio 2012, in conformità al giudicato formatosi sulla prescrizione. La fondatezza del motivo ha reso assorbiti e comunque infondati tutti i motivi del ricorso principale.
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Nota della Redazione
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