Licenziamento e danno da sinistro: responsabilità contrattuale del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13684 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando il datore di lavoro agisce per il risarcimento del danno cagionato dal dipendente alla guida del mezzo aziendale deducendo l’inadempimento degli obblighi di diligenza di cui agli artt. 2104 e 1176 c.c., la responsabilità è di natura contrattuale e non extracontrattuale. Ne consegue l’inapplicabilità della presunzione di responsabilità a carico del conducente prevista dall’art. 2054, comma primo, c.c., norma che appartiene all’ambito dei fatti illeciti relativi alla circolazione dei veicoli, così come l’art. 2947, comma secondo, c.c. Il disconoscimento delle riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c. non è soggetto ai limiti e alle modalità dell’art. 214 c.p.c., ma deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito. È illegittimo il licenziamento per assenza ingiustificata quando il lavoratore provi di aver sollecitato più volte il datore di lavoro a comunicargli la data di ripresa del servizio, rimasta senza riscontro.
Il Fatto
Un imprenditore titolare di una ditta di autotrasporti conveniva in giudizio il proprio dipendente, autista, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al ribaltamento del camion aziendale avvenuto durante un sinistro stradale; il mezzo e la merce trasportata riportavano ingenti danni. Il datore di lavoro aveva inoltre intimato il licenziamento disciplinare per giusta causa, contestando sia la responsabilità nel sinistro sia un’assenza ingiustificata dal lavoro.
Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria del datore, rigettando la domanda riconvenzionale del lavoratore di illegittimità del licenziamento. La Corte d’appello, in parziale riforma, escludeva la responsabilità del lavoratore per il sinistro e dichiarava l’illegittimità del licenziamento, applicando la tutela prevista dall’art. 8 l. n. 604/1966. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la ritenuta ammissibilità del disconoscimento della copia fotostatica del disco cronotachigrafo, invocando l’art. 2719 c.c. La Corte ha ritenuto la censura infondata: la norma richiamata riguarda le copie fotografiche di scritture, mentre per le registrazioni del disco cronotachigrafo opera correttamente l’art. 2712 c.c. Il disconoscimento che fa perdere qualità di prova alle riproduzioni informatiche non segue i limiti dell’art. 214 c.p.c., dovendo solo essere chiaro, circostanziato ed esplicito, secondo un orientamento consolidato confermato anche di recente.
Il ricorrente non aveva trascritto il punto della copia in cui sarebbe stata registrata la velocità di cento chilometri orari, limitandosi a riportare la memoria con cui il lavoratore aveva contestato il documento e proposto la propria versione del sinistro, chiedendo anche l’esibizione degli originali e copie legali del rapporto redatto dai carabinieri.
Il secondo motivo deduceva l’omesso esame delle risultanze dell’interrogatorio formale e la violazione dell’art. 2054, comma primo, c.c., sostenendo l’applicabilità della presunzione di responsabilità del conducente in assenza di scontro tra veicoli. La Corte ha respinto la censura: la domanda risarcitoria si fondava esclusivamente sull’accertamento, ai sensi degli artt. 2104 e 1176 c.c., della responsabilità per inadempimento contrattuale del lavoratore nell’espletamento delle mansioni di guida.
La Corte ha quindi escluso l’operatività dell’art. 2054, comma primo, c.c., e, con esso, dell’art. 2947, comma secondo, c.c., entrambi riferiti ai fatti illeciti extracontrattuali da circolazione dei veicoli. Nella medesima ottica i giudici di merito avevano confermato la reiezione dell’eccezione di prescrizione biennale, trovando applicazione il termine proprio dei diritti nascenti dal contratto.
Il terzo motivo riguardava la prova della giusta causa con riferimento all’art. 2119 c.c. La Corte ha confermato la valutazione della Corte territoriale: l’assenza contestata mal si conciliava con le plurime missive con cui il lavoratore aveva sollecitato il datore a indicargli la data di ripresa del servizio, rimaste senza riscontro. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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