Licenziamento ritorsivo e prova: onere e insindacabilità del fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2833 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel licenziamento per mancato superamento della prova nel lavoro pubblico contrattualizzato l’obbligo di motivare il recesso non elimina la discrezionalità dell’ente nella valutazione dell’esperimento. Il motivo illecito ritorsivo, che rende nullo il recesso, deve essere determinante ed esclusivo: deve costituire l’unica effettiva ragione del recesso e il motivo lecito formalmente addotto deve risultare insussistente al riscontro giudiziale. Grava sul lavoratore l’onere di dimostrare la finalità discriminatoria o illecita. L’interpretazione delle clausole contrattuali e la valutazione delle prove, anche presuntive, sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logica e plausibile.

Il Fatto

Un dirigente è assunto a tempo indeterminato da una camera di commercio all’esito di un concorso pubblico, con inquadramento nella qualifica dirigenziale e previsione contrattuale delle funzioni di dirigente di Area. L’ente recede dal rapporto per mancato superamento della prova e, poco dopo, intimata un licenziamento per giusta causa fondato su presunte dichiarazioni mendaci rese in sede concorsuale.

Il lavoratore impugna entrambi i recessi davanti al Tribunale, deducendone la natura ritorsiva e chiedendo reintegra e risarcimento. Il Tribunale, riuniti i giudizi, respinge l’eccezione di decadenza e, nel merito, accerta la mancata assegnazione di mansioni verificabili e la finalità ritorsiva esclusiva, dichiarando la nullità dei licenziamenti. La Corte d’Appello conferma. L’ente ricorre in cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla decadenza ex art. 6 della legge n. 604 del 1966, osserva che l’atto del 26 gennaio 2018 era inidoneo a valere come impugnativa, mancando la sottoscrizione del lavoratore e la prova di un mandato ai legali per il recesso datoriale. L’impugnativa può provenire dal lavoratore, dal sindacato o da un terzo munito di procura scritta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 della legge n. 604 del 1966 e 1392 cod. civ..

Sul secondo motivo, concernente l’art. 2096 cod. civ. e la valutazione dell’esperimento, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 31091 del 2018): l’obbligo di motivare il recesso è finalizzato alla verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni rispetto alla finalità della prova e al suo effettivo andamento, ma non attenua la discrezionalità dell’ente. Il motivo è dichiarato inammissibile, perché sollecita un riesame delle risultanze istruttorie.

Quanto all’interpretazione del contratto e del bando, la Corte ribadisce che la ricerca della comune volontà dei contraenti è accertamento di fatto, sindacabile solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni degli artt. 1362 e ss. cod. civ. (Cass. n. 29111 del 2017), con onere di specificare i canoni violati e il modo in cui il giudice se ne sia discostato. L’interpretazione accolta non deve essere l’unica possibile, ma una delle possibili e plausibili (Cass. n. 28319 del 2017).

Sul licenziamento ritorsivo, la Corte richiama il principio per cui il motivo illecito ex art. 1345 cod. civ. deve essere determinante ed esclusivo (Cass. n. 9468 del 2019). Il giudice di appello ha svolto un’autonoma valutazione rispetto al giudizio penale, accertando l’insussistenza della falsità delle dichiarazioni e l’esclusività della finalità ritorsiva. La valutazione delle prove, anche presuntive, è riservata al merito e non sindacabile, salvo il controllo sulla plausibilità del ragionamento (Cass. n. 11176 del 2017; Cass. Sez. Un. n. 19881 del 2014).

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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