Revocazione ordinanza Cassazione: errore di fatto solo se percettivo (Cass. civ. Sez. V n. 2832 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, proposta ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., l’errore di fatto di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale, emergente con immediatezza dagli atti, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo. Non è revocabile la sentenza che abbia deciso su un punto controverso, e l’errore cade su un punto controverso non solo quando vi sia stato un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quando il fatto, introdotto da una di esse, sia divenuto per ciò solo controvertibile. In tal caso l’errore non è percettivo, ma valutativo, e il ricorso per revocazione è inammissibile.

Il Fatto

Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando avvisi di accertamento per Irpef, Irap e Iva relativi a tre anni d’imposta. La Corte di cassazione aveva rigettato quel ricorso con l’ordinanza n. 19792 del 2022, ritenendo inammissibile il motivo con cui si lamentava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., perché dietro la dedotta violazione di legge si celava una richiesta di rivalutazione del merito.

Avverso quella ordinanza il contribuente ha proposto ricorso per revocazione, affidato a un unico motivo in fase rescindente e a dieci motivi in fase rescissoria, deducendo l’errore di fatto dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Egli ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio per la definizione agevolata della lite fiscale, depositando copia della domanda e delle quietanze di pagamento.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’istanza di sospensione. Il ricorrente l’aveva fondata sull’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022. Il Collegio la disattende, richiamando l’orientamento consolidato: la definizione agevolata riguarda le sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, non quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione, perché la pendenza del termine per revocare non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza respinta in cassazione.

Passando al merito, la Corte ricostruisce la nozione di errore revocatorio. Per l’art. 391 bis cod. proc. civ., l’istanza implica un errore riconducibile all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale, tale da indurre il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o accertato dagli atti. L’errore presuppone il contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una emergente dalla sentenza e l’altra dagli atti, e non una errata valutazione di fatti esattamente rappresentati.

Nella fase rescindente il giudice deve poi valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, con ragionamento di tipo controfattuale: sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, occorre verificare se la decisione resista. L’errore deve inoltre risultare con immediatezza e obiettività, senza indagini ermeneutiche, ed essere essenziale e decisivo.

Nel caso concreto il Collegio rileva che l’errore denunciato è caduto su un punto controverso della causa, ossia l’oggetto della prestazione, che l’Amministrazione finanziaria qualificava come attività di minicrociera e il ricorrente come mero trasporto di passeggeri. La Corte precisa che è punto controverso non solo il fatto su cui siano emerse posizioni contrapposte, ma anche quello prospettato da una parte e divenuto per ciò solo controvertibile, acquisito al processo e perciò oggetto, implicito o esplicito, della pronuncia.

Ne consegue che l’errore dedotto non è percettivo, ma valutativo, e il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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